QUOTAZIONI TARTUFO

I Prezzi Del Giorno

PEZZATURA 0-15g 15g-100g 100g-oltre
PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) 2120 3437 4975
PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) 450 780 865
PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) 320 420 590
PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) 60 75 105

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Fasi Lunari Tartufi
Normative Legali Raccolta Tartufo

REGIONE SICILIA | Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi

Legge Regionale Sicilia n.35 del 29 dicembre 2020Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartu nella Regione siciliana 
Art. 1.Finalità1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione deltartufo siciliano e delle attività di raccolta e dicoltivazione dello stesso.2. La presente legge, in armonia con le disposizioni dellalegge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni,disciplina la raccolta, la conservazione e lacommercializzazione dei tartufi freschi o conservati.

Art. 2.Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia1. La Regione, d’intesa con il Centro di ricerca per lavalorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia,promuove iniziative, programmi ed interventi volti afavorire, in particolare:a) la conservazione e la diffusione delle produzioniautoctone del tartufo;b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate allatartuficoltura;c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregioanche nelle tartufaie controllate e coltivate;d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano dipiante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e laproduzione di piantine micorrizate;e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle areevocate;f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufosiciliano in abbinamento al settore dell’enogastronomia,incentivando sinergie tra i due mondi anche attraversostrategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali edambientali legate alla raccolta e alla commercializzazionedel tartufo, attraverso la promozione di manifestazionifieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio dipercorsi gastronomici dedicati;h) il mantenimento delle capacità produttive nelle areetartufigene.

Art. 3.Classificazione dei tartufi e delle tartufaie1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificatiin:a) tartufi spontanei, provenienti dall’attività dei libericercatori;b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigenirealizzati con piante micorrizate certificate;c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificatesecondo le seguenti tipologie:a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasiformazione vegetale di origine naturale, ivi comprese lepiante singole, che produce spontaneamente tartufi;b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaianaturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti medianteoperazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondoquanto previsto dal regolamento di attuazione di cuiall’articolo 7;c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impiantospecializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, lacui micorrizazione sia certificata, disposte con sestoregolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondoquanto indicato dal regolamento di attuazione di cuiall’articolo 7.

Art. 4.Disposizioni per le tartufaie controllate1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata aisensi dell’articolo 3 il fondo privato deve essereincrementato con l’inserimento di un numero di piantemicorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sullasuperficie dell’impianto, nei tempi e con le modalitàpreviste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaianaturale esistente;b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetativeinfestanti, mediante periodici interventi di sfalci,decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare conmodalità funzionali a preservare le condizioni delle speciearboree simbionti alle specie di tartufo;c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acquesuperficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e dierosione dei terreni declivi.3. La superficie massima di una tartufaia controllata non puòsuperare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra letartufaie, anche non direttamente confinanti, deve esseregarantita una fascia di libero accesso, non inferiore acinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine dellatartufaia stessa.

Art. 5.Compiti e funzioni della Regione1. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, diconcerto con l’Assessore regionale per l’agricoltura, losviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto daemanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge:a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità deitartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ovesiano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica letartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio,sperimentazione e ricerca.

Art. 6.Esercizio delle funzioni amministrative1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccoltadi tartufi non attribuite dalla presente leggeall’Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per iterritori di propria competenza.
Art. 7.Regolamento di attuazione1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge con decreto del Presidente dellaRegione, previa delibera della Giunta regionale, sentita lacompetente Commissione legislativa dell’Assemblea regionalesiciliana, è approvato, ai sensi dell’articolo 12 delloStatuto della Regione, il regolamento di attuazione dellapresente legge nel quale sono definiti:
a) le modalità e i criteri per l’esercizio della cerca edella raccolta dei tartufi;
b) le modalità e i criteri per la lavorazione e laconservazione dei tartufi;
c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell’ambitodelle foreste demaniali;
d) i contenuti e le modalità dell’esame di idoneità allacerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca esospensione della stessa;
e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l’ausilio di cani;
f) i criteri per l’utilizzo delle somme di cui all’articolo23;
g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambitiriservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così comeclassificate dalla presente legge;
h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degliambiti di cui alla lettera g);
i) la modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 22;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzionealla presente legge.

Art. 8Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori,associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo1. I consorzi volontari di cui all’articolo 4 della legge 6dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sonoistituiti secondo le disposizioni del Codice civile.2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltoriprocedono alla tabellazione delle tartufaie controllate ecoltivate del territorio di competenza, secondo le modalitàpreviste dall’articolo 18.

Art. 9.Identificazione delle specie di tartufo1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devonoappartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 6dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L’esamefinalizzato all’accertamento della commestibilità ecommerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati èeseguito dagli Ispettorati micologici presso i Dipartimentidi prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o damicologi iscritti all’albo nazionale o regionale, secondoquanto previsto dall’articolo 19.2. L’accertamento ai fini di studio delle specie di tartufoin base alle caratteristiche botaniche e organolettiche èsvolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscrittiall’albo nazionale e regionale. I micologi partecipano acorsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseritiin apposito registro tenuto dal Dipartimento regionaledell’Agricoltura.

Art. 10.Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi1. L’età minima per esercitare la cerca e la raccolta deitartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori diquattordici anni possono praticare la cerca e la raccoltapurché accompagnati da persona in possesso di attestato diidoneità.2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:a) durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto adun’ora prima della levata del sole;b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi ottoanni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delletartufaie coltivate;c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati emediante lavorazione andante del terreno;d) con l’ausilio di più di due cani iscritti all’anagrafecanina. E’ ammesso l’utilizzo un cucciolo di età nonsuperiore a sei mesi per l’addestramento;e) con l’uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.

Art. 11.Norme particolari per l’esercizio della cerca, raccolta ecoltivazione dei tartufinelle foreste demaniali e nei parchi1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e laraccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti inpossesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 13 edel tesserino di cui all’articolo 14. L’Assessorato regionaledel territorio e dell’ambiente, sulla base dei criteridefiniti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7,determina le modalità con cui è consentita la cerca e laraccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d’intesa con irispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali eregionali nonché nelle aree protette.

Art. 12.Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio
1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghiipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e distudio può essere autorizzata dall’Assessorato regionale delterritorio e dell’ambiente anche in deroga alle modalitàpreviste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizionidella presente legge.
2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per lefinalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento dellatassa di cui all’articolo 14.

Art. 13.Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi1. L’attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta deitartufi è rilasciato dal Dipartimento regionaledell’agricoltura ai maggiori di anni quattordici previafrequentazione di appositi corsi e previo superamento di unesame volto a verificare le conoscenze dei candidati inmerito ai principi della tartuficoltura, al contenuto dellanormativa regionale e nazionale relativa alla raccolta deltartufo, ai principi della legislazione alimentare, iviincluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezzaigienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia dellasalute e del benessere del cane da tartufi.2. Con apposito decreto dell’Assessore regionale perl’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, daemanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono determinati i contenutiminimi dei corsi di cui al comma 1.3. L’attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensidell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1985, n. 752, havalidità sull’intero territorio nazionale, con esclusionedelle tartufaie coltivate o controllate.4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti diricerca, dagli enti locali, dalle associazione micologiche,dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionaleo regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro,aventi sedi e operanti nel territorio regionale.5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data dientrata in vigore della presente legge mantengono validitàprevio pagamento della tassa regionale.

Art. 14.Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svilupporurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega aglienti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccoltadei tartufi previo versamento della tassa di concessioneregionale.2. Il tesserino è di due tipi:a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a500 grammi al giorno di tartufo del gruppo BIANCHI e fino a1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo NERI , salvo ununico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassadi concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;b) professionale, che consente al titolare di raccoglierefino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo BIANCHIe fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo NERI ,salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permessola tassa di concessione regionale annuale ammonta ad eurocentocinquanta.

Art. 15.Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentitenei periodi indicati nella tabella allegata alla presentelegge. In presenza di particolari situazioni climatiche,l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale ela pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodiindicati nella suddetta tabella, con validità limitataall’anno in cui viene assunta la decisione, purché non nederivi danno alla capacità riproduttiva della specie.2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data lamassima diffusione e pubblicità.

Art. 16.Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e laraccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito dicompetenza, qualora vi sia la comprovata possibilità dialterare i fattori che permettono la riproduzione deltartufo, ancorché di singole specie.2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono adare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneodi raccolta dei tartufi.

Art. 17.Ambiti di esercizio dell’attività di cerca e di raccolta
1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l’affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dall’articolo 18.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all’accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all’articolo 14.

Art. 18.Riconoscimento delle tartufaie
1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazionedi cui all’articolo 7, rilascia l’attestazione didenominazione di tartufaia controllata o coltivata ,imponendo l’obbligo di identificazione delle stesse medianteapposite tabelle poste su idonei pali di sostegno aun’altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tuttoil confine dell’area tartufigena e a distanza tale che daogni cartello debba risultare visibile tanto il precedentequanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e incarattere stampatello la dicitura Raccolta di tartufiriservata e le altre specifiche disposizioni previste dalregolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, iproprietari dei relativi fondi possono riservarsi il dirittodi cerca e raccolta dei tartufi.
3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata havalidità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo leindicazioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo7.
4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaiacontrollata o coltivata è revocata dall’ente competente inseguito all’accertamento della mancata esecuzione oconformità degli interventi secondo quanto previsto dalregolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
5. Alla revoca consegue l’obbligo della rimozione delletabelle d’identificazione della tartufaia entro e non oltre itrenta giorni successivi alla comunicazione delprovvedimento

.Art. 19.Norme particolari per la tutela e la valorizzazione deitartufi
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, provvede con appositadeliberazione:a) all’istituzione di un marchio di identità dei tartufiprodotti o raccolti nel territorio regionale;b) alla predisposizione di un sistema di certificazione etracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.
2. All’atto della cessione il cercatore di tartufi deveessere in possesso di certificazione di commestibilità, incui devono essere riportate:
a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.
3. L’esame per l’accertamento delle specie dei tartufispontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) èeseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti diprevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e daimicologi iscritti all’albo nazionale e regionale, che sonoobbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodicicertificati, da inserire, in seguito, a richiesta, inapposito registro. Il mantenimento dell’iscrizione all’alboregionale è subordinato alla partecipazione ai corsi diaggiornamento indetti dall’Assessorato competente, suproposta del Centro di ricerca per la valorizzazione deltartufo e della tartuficoltura in Sicilia.

Art. 20.Divieti1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con ladenominazione tartufo di specie di tartufo diverse daquelle elencate nell’articolo 2 della legge 6 dicembre 1985,n. 752 e successive modificazioni.2. E’ vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a2 centimetri.

Art. 21.Vigilanza1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nellapresente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previstida norme statali e contenute all’articolo 11 del decreto delPresidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagliagenti del Corpo forestale della Regione, dagli organi dipolizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalleguardie venatorie.

Art. 22.Sanzioni1. La violazione delle norme della presente legge, fermorestando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziariaper i reati previsti dal codice penale, comporta la confiscadel prodotto ed è punita con sanzione amministrativapecuniaria.2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate perciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia dicerca, raccolta, lavorazione, trasformazione ecommercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimiindicati:
a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestatodi idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti:da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che siatrascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora dellepiante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un’ora dopoil tramonto a un’ora prima della levata del sole: da euro258,00 a euro 2.582,00;
d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi daquelle previste dal regolamento di attuazione di cuiall’articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametroinferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, inbase alla modulazione definita dal regolamento di cuiall’articolo 7 per il mancato rispetto delle diverseprescrizioni;
e) mancata chiusura a regola d’arte delle buche effettuateper cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro2.582,00;
f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro516,00 a euro 2.582,00;
g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riservanelle tartufaie non riconosciute come coltivate ocontrollate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccoltao appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto dellemodalità prescritte dall’articolo 7 della legge 6 dicembre1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte disoggetti diversi da quelli di cui all’articolo 8 della leggen. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
k) violazione del divieto di cui all’articolo 20, comma 1: daeuro 2.000,00 ad euro 20.000,00.3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell’attestato di idoneità dell’abilitazione e dell’eventuale autorizzazione o l’impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell’attestato di idoneità e dell’eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

Art. 23.Disposizioni finanziarie1. I proventi della tassa di concessione di cui all’articolo14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello statodi previsione delle entrate del bilancio della Regione e sonodestinati alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 24.Commercializzazione delle piante micorrizate1. Le aziende che intendono produrre e commercializzarepiante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercatomateriale certificato, secondo le modalità previste dalregolamento di attuazione di cui all’articolo 7.

Art. 25.Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a basedi tartufo
1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:
a) ditte iscritte alla camera di commercio;
b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
c) cooperative di conservazione e commercializzazione deltartufo.
3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo diconservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino,liquore o acquavite.
4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.
5. E’ ammesso l’impiego di altre sostanze ovvero un diversosistema di conservazione, consentito dalla normativa inmateria di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.
6. L’etichettatura riporta le generalità del confezionatore,il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il pesonetto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolatocon tolleranza massima del 5 per cento, l’eventualeindicazione di tartufi pelati , qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell’eventuale liquido di governo.
7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devonoriportare sull’etichetta l’elenco della specie di Tuberpresenti ed il peso in percentuale del prodotto frescoutilizzato.
8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometanoo similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta,fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura prodotto contenente aromi , secondo quantospecificato nel regolamento di attuazione e come previstodalla normativa statale ed europea.
9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere leseguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura,profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie,assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materieestranee.
10. E’ in ogni caso vietato l’uso di sostanze coloranti.

Art. 26.Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionaleed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cuiall’articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sonodistinti in amatoriali e professionali in ragione dellesoglie di reddito prodotte, come stabilito dall’articolo 1,commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 esuccessive modificazioni.2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsidi partita IVA in ragione dell’ammontare dei redditiprodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti alpossesso del tesserino professionale.

Art. 27.Norme transitorie1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalladata di entrata in vigore del regolamento di attuazione dicui all’articolo 7.2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data dientrata in vigore della presente legge possono esserericonosciute tali indipendentemente dalla certificazionedella micorrizazione.Art. 28.Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficialedella Regione siciliana.2. E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e difarla osservare come legge della Regione.