PARTE PRIMA
_____________ Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8
“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, con‐
servazione e commercializzazione dei tartufi fre‐
schi o conservati nel territorio della Regione
Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985,
n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio
1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.
311, articolo 1, comma 109”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalità
- La presente legge disciplina la coltivazione, la
ricerca, la raccolta, la conservazione e la commer‐
cializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo, conformemente alle disposizioni della
legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752
(Normativa quadro in materia di raccolta, coltiva‐
zione e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo), come modificata dalla legge
17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ legge
finanziaria 2005), articolo 1, comma 109. - La Regione Puglia promuove la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale
e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della
sostenibilità ambientale e ai sensi dell’articolo 3.
Art. 2
Specie destinate al consumo e al commercio - I tartufi destinati al consumo e al commercio
devono appartenere esclusivamente alle seguenti
specie:
a) Tuber magnatumPico;
b) Tuber melanosporumVittad.;
c) Tuber brumaleVittad. var. moschatum
(Ferry) Montecchi et Lazzari;
d) Tuber aestivumVittad.;
e) Tuber uncinatum Chatin;
f) Tuber brumaleVittad.var. brumale Vittad.;
g) Tuber borchiiVittad.;
h) Tuber macrosporumVittad.;
i) Tuber mesentericumVittad. - Le caratteristiche botaniche e organolettiche
delle specie di cui al comma 1 sono riportate nell’al‐
legato 1. - L’esame per l’accertamento delle specie può
essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illu‐
strate nell’allegato 1, e, in caso di dubbio o conte‐
stazione, con l’analisi microscopica delle spore e del
peridio eseguita a cura del Centro sperimentale di
tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali o del‐
l’Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di
studio sulla micologia del terreno) del Consiglio
nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori
specializzati di una università statale, mediante il
rilascio di certificazione scritta.
Art. 3
Ambiti di raccolta - La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati fatta eccezione per quanto
disposto ai commi 2, 3, 4 , 5, 6 e 7. - Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie
coltivate o controllate o riservate ha diritto di pro‐
prietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie.
Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque
specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di pro‐
prietà o condotti vengano apposte tabelle in
metallo delimitanti le tartufaie stesse.
10866 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 - Per tartufaie controllate si intendono le tar‐
tufaie naturali migliorate e incrementate con la
messa a dimora di un congruo numero di piante tar‐
tufigene, nel rispetto delle essenze esistenti. Sono
tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. Tar‐
tufaie riservate sono i boschi e/o i terreni privati. - Le tabelle in metallo devono essere poste ad
almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il con‐
fine del terreno, a una distanza tale da essere visibili
da ogni punto di accesso e in modo che da ogni car‐
tello sia visibile il precedente e il successivo, con la
scritta a stampatello, di colore nero su sfondo
bianco ben visibile da terra: “RACCOLTA DI TARTUFI
RISERVATA” e l’indicazione degli estremi del prov‐
vedimento regionale di concessione. Le tabelle
poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che
in quelli condotti da soggetti associati non sono sot‐
toposte a tassa di registro. - Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.
Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge devono uni‐
formarsi alla nuova normativa. - La Regione Puglia ‐ Area politiche per lo svi‐
luppo rurale ‐ Servizio alimentazione, su richiesta di
coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accerta‐
mento, le attestazioni di riconoscimento delle tar‐
tufaie controllate o coltivate o riservate. - I conduttori di tartufaie controllate o colti‐
vate o riservate, per l’esercizio della ricerca e rac‐
colta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso
dell’abilitazione alla raccolta e/o dell’autorizzazione
annuale di raccolta.
Art. 4
Raccolta in aree naturali protette - La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi
di gestione dei parchi nazionali e regionali, deter‐
mina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità
e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tar‐
tufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministra‐
tivi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo
il numero massimo delle autorizzazioni che possono
essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è
determinato in relazione alla necessità di non alte‐
rare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di rac‐
colta. - A seguito della determinazione regionale di
cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rila‐
sciano apposita autorizzazione per l’esercizio della
ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei
rispettivi ambiti amministrativi. E’ fatto divieto di
rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a
periodi predeterminati. - L’autorizzazione di cui al comma 2 ha validità
annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita
la raccolta delle specie di tartufo elencate nel
comma 1 dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario
di raccolta di cui all’articolo 15. - Alla determinazione di cui al comma 1 va data
la massima diffusione.
Art. 5
Tartufaie controllate - Si definisce tartufaia controllata quella super‐
ficie di terreno delimitabile sulla base di una pre‐
senza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui
gestione è finalizzata a incrementi produttivi, inter‐
venti manutentivi, miglioramenti e messa a dimora
di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esi‐
stenti. - La delimitazione non può comprendere in
ogni caso argini e sponde di corsi d’acqua naturali,
nonché percorsi gravati da servitù di passaggio. - Per presenza diffusa si intende una quantità
minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro
durante il periodo di raccolta della specie. - La superficie massima delle tartufaie control‐
late non può superare i dieci ettari. - Nei confronti di eventuali consorzi o altre
forme associative tra aventi titolo alle tartufaie con‐
trollate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui
al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10867
Art. 6
Miglioramenti delle tartufaie coltivate - Sono considerati miglioramenti le seguenti
operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle
piante arboree da eseguirsi in relazione
alle esigenze della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del bosco,
secondo un progetto di conversione, pri‐
vilegiando il rilascio delle matricine e delle
specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle super‐
fici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno
durante il periodo estivo;
f) drenaggio e governo delle acque superfi‐
ciali;
g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle
tartufaie;
h) ogni altro intervento ritenuto utile o
necessario. - I miglioramenti vanno eseguiti a regola d’arte
e ripetuti nei tempi prescritti nell’ambito della
superficie delle tartufaie, secondo le previsioni
disposte nel piano quinquennale di miglioramento
delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore
all’atto della richiesta di riconoscimento. - Le operazioni colturali e gli interventi pre‐
scritti dalla Regione Puglia ‐ Area politiche per lo svi‐
luppo rurale ‐ Servizio alimentazione, devono essere
realizzati entro cinque anni dal rilascio dell’attestato
di riconoscimento che deve essere richiesto alla
Regione. - Le operazioni colturali di cui al comma 3 val‐
gono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di
polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna
sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa
statale. - E’ considerato incremento della tartufaia la
messa a dimora di piante tartufigene, nel numero
minimo di cinquanta piante per ettaro e nel numero
massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità
della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a
dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tec‐
niche colturali e delle previsioni del piano quinquen‐
nale.
Art. 7
Compiti e funzioni della Giunta regionale - Alla Giunta regionale sono demandati i
seguenti compiti e funzioni:
a) definizione del sistema di certificazione e
tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti
nel territorio regionale;
b) individuazione e catalogazione delle
foreste del demanio regionale ove siano
presenti tartufaie controllate o coltivate,
identificazione delle tartufaie che, in tali
ambiti, possono essere destinate esclusi‐
vamente a scopi di studio, sperimenta‐
zione e ricerca.
Art. 8
Esercizio delle funzioni amministrative - Le funzioni amministrative in materia di
ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3
dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre
2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, prote‐
zione civile e lotta agli incendi boschivi), sono attri‐
buite alle province e/o alle aree metropolitane di
seguito indicate come “enti competenti”. - Gli enti competenti di cui al comma 1 eserci‐
tano inoltre le funzioni inerenti all’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente
legge.
Art. 9
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura - La Regione Puglia promuove iniziative, pro‐
grammi e interventi volti a favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle pro‐
duzioni autoctone di tartufo;
b) la definizione e la delimitazione delle aree
vocate alla produzione dei tartufi;
10868 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
c) la tutela degli ecosistemi naturali delle
aree vocate alla tartuficoltura;
d) lo studio e la conoscenza dei fattori che
consentono la conservazione della biodi‐
versità del tartufo;
e) la definizione e la sperimentazione delle
cure colturali più idonee per assicurare
produzioni di qualità e di pregio anche
nelle tartufaie controllate e coltivate;
f) la coltivazione nei vivai regionali di piante
idonee allo sviluppo della tartuficoltura,
anche con la produzione di piantine
micorrizate con spore di tartufi locali;
g) la diffusione della tartuficoltura da reddito
nelle aree idonee.
Art. 10
Costituzione di consorzi e di forme associative - I titolari di aziende agricole e forestali, pro‐
prietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le condu‐
cono, possono costituire consorzi volontari per la
difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la
ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tar‐
tufi. - Nella superficie rappresentata dai fondi in
conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al
comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono
riservate ai soci del consorzio stesso. Detta super‐
ficie deve essere delimitata secondo le modalità
indicate all’articolo 3. - Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabel‐
lazione può essere limitata alla periferia del com‐
prensorio consorziato. Detta superficie deve essere
delimitata secondo le modalità indicate all’articolo - Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli asso‐
ciati, non sono sottoposte a tassa di registro. - I consorzi possono usufruire dei contributi e
dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie
dalla normativa vigente.
Art. 11
Contributi - I soggetti singoli, i consorzi e le forme asso‐
ciative costituiti a norma dell’articolo 10, che per‐
seguono gli scopi di seguito elencati, possono usu‐
fruire dei contributi e dei mutui previsti dalle nor‐
mative vigenti:
a) sorveglianza per la disciplina della raccolta
e per l’osservanza della presente legge;
b) cernita, classificazione e preparazione del
prodotto, al fine di presentarlo al mercato
nelle condizioni richieste dalla presente
legge;
c) conservazione e commercializzazione del
prodotto;
d) tutela e incremento della coltura del pro‐
dotto. - Coloro i quali intendano usufruire di even‐
tuali contributi di cui al comma 1, devono presen‐
tare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia ‐
Area politiche per lo sviluppo rurale ‐ Servizio ali‐
mentazione.
Art.12
Autorizzazione alla raccolta - Per praticare la raccolta dei tartufi i raccogli‐
tori devono essere muniti di apposito tesserino di
idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta. - Il tesserino, recante le generalità e la foto‐
grafia del titolare, deve essere conforme al modello
predisposto con decreto dell’Assessore regionale
alle risorse agroalimentari, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Il tesserino, ai sensi dell’articolo 5 della l.
752/1985, ha validità quinquennale su tutto il terri‐
torio nazionale ed è rilasciato, previo esame di ido‐
neità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla pro‐
vincia o dall’area metropolitana competente per
territorio di residenza del richiedente. Lo stesso è
rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interes‐
sato, senza ulteriori esami. - Sono esenti dall’esame coloro che sono già
muniti di tesserino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10869 - L’età minima dei raccoglitori non deve essere
inferiore ai quattordici anni. - Non sono soggetti agli obblighi di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi
di loro proprietà o comunque da essi condotti. - La domanda in bollo per essere sottoposti
all’esame di idoneità per il rilascio del tesserino di
ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata
al presidente della provincia o al sindaco dell’area
metropolitana competente per territorio di resi‐
denza del richiedente e deve essere corredata del
certificato di residenza o della relativa autocertifi‐
cazione. Il conseguimento dell’abilitazione è subor‐
dinato al superamento di una prova d’esame volta
ad accertare la conoscenza della normativa vigente
nazionale e regionale pugliese, della biologia e della
morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle
modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli eco‐
sistemi nei quali il tartufo si sviluppa. Gli argomenti
d’esame sono contenuti in apposito materiale
didattico reperibile presso gli enti competenti. - Presso gli enti competenti sono costituite le
commissioni d’esame, per il rilascio del tesserino di
ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni,
eventualmente rinnovabili, composte da:
a) un dirigente o funzionario dell’ente com‐
petente (con funzioni anche di presidente
della commissione);
b) un dirigente o funzionario del Servizio ali‐
mentazione della Regione Puglia;
c) un dirigente o funzionario del Corpo fore‐
stale dello Stato;
d) un esperto designato dalla ex facoltà di
agraria dell’università degli studi;
e) un esperto designato dalle associazioni
micologiche più rappresentative a livello
nazionale, provinciale o regionale;
f) un esperto designato dalle organizzazioni
agricole più rappresentative a livello pro‐
vinciale o regionale;
g) un rappresentante dell’ordine provinciale
dei dottori agronomi e forestali;
h) un dirigente o funzionario del centro di
controllo micologico della azienda sani‐
taria locale competente per territorio. - La Commissione d’esame è validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti. I componenti della commissione
hanno diritto al compenso e al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione, a valere sul bilancio
degli enti competenti. - La domanda in bollo per il rilascio del tesse‐
rino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi
deve essere indirizzata al presidente della provincia
o al sindaco dell’area metropolitana competente
per territorio di residenza del richiedente e deve
essere corredata dell’attestato comprovante il
superamento dell’esame di idoneità, di due foto for‐
mato tessera di cui una autenticata e della ricevuta
del versamento della tassa di concessione regionale. - L’abilitazione è concessa senza la prevista
prova d’esame ai soggetti che esercitano la ricerca
e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione
e localizzazione degli areali a fini scientifici e di
studio. Le domande per la concessione dell’autoriz‐
zazione alla raccolta per fini scientifici e di studio
devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni
anno alla Regione Puglia ‐ Assessorato alle risorse
agroalimentari ‐ Servizio alimentazione, corredate
di una relazione contenente i motivi della richiesta,
la durata del progetto di studio, i dati identificativi
delle persone addette alla raccolta, il luogo e il
periodo della raccolta, le specie di tartufo da racco‐
gliere.
Art. 13
Albo delle associazioni micologiche - E’ costituito, presso la Regione Puglia ‐ Area
politiche per lo sviluppo rurale ‐ Servizio alimenta‐
zione, l’albo delle associazioni micologiche. - L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è rego‐
lamentata da apposito atto amministrativo da
emettersi a cura del dirigente del Servizio regionale
alimentazione.
Art. 14
Modalità di ricerca e raccolta - La ricerca e la raccolta dei tartufi devono
10870 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
essere effettuate in modo da non arrecare danno
alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l’estra‐
zione devono essere subito dopo riempite con la
stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato
a regola d’arte. - La raccolta dei tartufi è consentita esclusiva‐
mente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella”
o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non
superiore a 15 cm e larghezza in punta non supe‐
riore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili. - Lo scavo della buca nel terreno può effet‐
tuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza
del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limi‐
tato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato. - E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o
avariati. - La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate
durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto
a un’ora prima della levata del sole. - La ricerca del tartufo può essere effettuata
solo con l’ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i. - E’ permesso per ogni raccoglitore il contem‐
poraneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti
di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti
vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all’ana‐
grafe canina. - La raccolta giornaliera complessiva, in forma
libera e individuale, è consentita entro il limite mas‐
simo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (T.
magnatum) e due chilogrammi per le rimanenti
specie. Il superamento di tali limiti è tollerato uni‐
camente con l’aggiunta del peso di un solo tartufo
raccolto nella giornata. - Nelle tartufaie controllate o coltivate non è
posto alcun limite di raccolta. - L’esercizio della ricerca e raccolta effettuate
in forma associata, oppure dal singolo proprietario
o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di
loro proprietà, comporta l’osservanza di tutte le
prescrizioni previste dalla legge.
Art. 15
Calendario di raccolta - Il calendario annuale per la raccolta dei tar‐
tufi nella regione Puglia è articolato come di seguito
indicato:
a) Tuber magnatumdal 1° ottobre al 31
dicembre;
b) Tuber melanosporumdal 15 novembre al
15 marzo;
c) Tuber brumalevar. moschatum dal 15
novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum dal 1° maggio al 30
novembre;
e) Tuber uncinatumdal 1° ottobre al 31
dicembre;
f) Tuber brumalevar. brumale dal 1° gennaio
al 15 marzo;
g) Tuber borchiidal 15 gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum dal 1° settembre al
31 dicembre;
i) Tuber mesentericumdal 1° settembre al 31
gennaio. - In presenza di particolari situazioni climatiche
la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all’arti‐
colo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al
comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche con‐
tingenti, con validità limitata all’anno in cui viene
assunta la decisione, purché non ne derivi danno
alla capacità riproduttiva della specie. - Le variazioni al calendario di ricerca e rac‐
colta, che comunque non possono mai anticipare
l’apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale
sentiti gli enti competenti. - Alle variazioni del calendario di raccolta è
data la massima diffusione e pubblicità. - Sono fatte salve le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 4.
Art. 16
Vigilanza - La vigilanza sul rispetto delle norme conte‐
nute nella presente legge è esercitata dalla Regione,
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10871
dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo
forestale dello Stato, dai soggetti di cui all’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi ipogei freschi e conservati). - Le analisi dei campioni di prodotto confiscato
sono effettuate dai centri di controllo micologico
delle aziende sanitarie locali, competenti per terri‐
torio, o da altro istituto o laboratorio idoneo rico‐
nosciuto dalla Regione Puglia.
Art. 17
Sanzioni - Ogni violazione alle norme della presente
legge, fermo restando l’obbligo della denuncia
all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice
penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, com‐
porta la confisca del prodotto ed è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria. - Le sanzioni amministrative pecuniarie sono
applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle
norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei tartufi,
nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indi‐
cati:
a) ricerca e raccolta in periodo o zona di
divieto o senza abilitazione, permesso o
autorizzazione nei casi prescritti: da euro
516,00 a euro 2.582,00;
b) ricerca e raccolta senza tesserino ‐ man‐
cata esibizione: da euro 25,80 a euro
152,00;
c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite
prima che sia trascorso un periodo di
quindici anni dalla messa a dimora delle
piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) ricerca e raccolta durante le ore notturne,
da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima
della levata del sole: da euro 52,00 a euro
516,00;
e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o
avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità
difformi da quelle previste dall’articolo 14:
da euro 52,00 a euro 2.582,00;
g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone
riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
h) ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane:
da euro 155,00 a euro 1.549,00;
i) scavo con attrezzi diversi da quelli consen‐
titi: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
j) apertura di buche senza l’ausilio del cane
o mancata riempitura delle stesse: da
euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni
buca;
k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone
tabellate in quanto tartufaie controllate o
coltivate, anche consorziate, salve le san‐
zioni penali: da euro 258,00 a euro
2.582,00;
l) tabellazione illegittima di terreni: da euro
10,00 a euro 103,00 per ogni tabella
apposta, con l’obbligo della immediata
rimozione a cura del proprietario o con‐
duttore;
m) commercio di tartufi freschi fuori dal
periodo di raccolta o appartenenti a
specie non ammesse o senza il rispetto
delle modalità prescritte dall’articolo 7
della legge 752/1985: da euro 516,00 a
euro 5.165,00;
n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a
restrizioni da parte delle autorità: da euro
258,00 a euro 2.582,00;
o) raccolta di tartufi in quantità superiore al
limite giornaliero: da euro 155,00 a euro
1.549,00;
p) ricerca di tartufi effettuata con un numero
di cani superiore a quello prescritto o con
cani non in regola con le prescrizioni sani‐
tarie e di identificazione: per ogni cane in
più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
q) danneggiamento o asportazione di
tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per
ogni tabella danneggiata o asportata, oltre
alle eventuali sanzioni penali;
r) per ogni tabella non apposta su idoneo
palo: da euro 3,00 a euro 26,00. - Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j)
e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospen‐
sione dell’autorizzazione per tre mesi. Nell’ipotesi
di recidiva può disporsi la sospensione per un anno
dell’autorizzazione.
10872 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 - Per la verbalizzazione delle infrazioni alle
disposizioni contenute nella presente legge e per
l’irrogazione delle sanzioni si applicano le norme
vigenti in materia di disciplina delle sanzioni ammi‐
nistrative. - In caso di confisca il prodotto sequestrato è
distribuito gratuitamente a istituti di beneficenza
per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o
avariati confiscati devono essere distrutti in loco
direttamente dal personale che accerta l’infrazione. - Le sanzioni amministrative sono annotate sul
tesserino, in appositi spazi, direttamente dal perso‐
nale incaricato della vigilanza e comunicate all’ente
che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni prov‐
vedimenti. - In caso di recidiva la relativa sanzione è
aumentata del 50 per cento ed è disposto l’imme‐
diato ritiro del tesserino e, con successivo provve‐
dimento dell’amministrazione competente, la
sospensione dell’autorizzazione alla raccolta da due
mesi ad un anno. - Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni può
motivatamente disporsi la revoca dell’autorizza‐
zione. - I provvedimenti di sospensione o di revoca
delle autorizzazioni sono adottati dalle amministra‐
zioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta. - Per le sanzioni pecuniarie previste dalla pre‐
sente legge è ammesso il pagamento, con effetto
liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in
misura ridotta della sanzione prevista se effettuata
entro il termine di sessanta giorni dalla contesta‐
zione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta
oblazione è esclusa nei casi in cui non sia consentita
dalle norme penali. - Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è
effettuato tramite versamento sull’apposito conto
corrente postale intestato al servizio tesoreria del‐
l’amministrazione provinciale o dell’area metropo‐
litana competente per territorio ed è finalizzato alla
promozione e sostegno di iniziative pubbliche per
la divulgazione delle conoscenze tecnico‐scienti‐
fiche del territorio e per la valorizzazione del terri‐
torio. - Le somme incassate a titolo di pagamento di
sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma
10, per violazione della presente normativa all’in‐
terno delle aree protette dei parchi nazionali sono
devolute a queste ultime per la realizzazione di atti‐
vità di tutela del territorio.
Art. 18
Disposizioni finanziarie - I proventi della tassa di concessione di cui al
comma 10 dell’articolo 12 affluiscono al capitolo
1012000 denominato “Tasse sulle concessioni
regionali”.
Art. 19
Iniziative finanziarie - La Regione Puglia, limitatamente alle esi‐
genze di sperimentazione, e le province o le aree
metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’in‐
cremento della produzione dei tartufi, promuovono
e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per
l’approfondimento e la divulgazione delle cono‐
scenze tecnico‐scientifiche. - La produzione, commercializzazione o distri‐
buzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con
funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del ter‐
ritorio regionale devono rispettare le norme vigenti
in materia vivaistica per quanto riguarda la certifi‐
cazione della pianta simbionte e della specie di tar‐
tufo utilizzata.
Art. 20
Progetti speciali - Per quanto concerne la predisposizione, il
finanziamento e la realizzazione di progetti speciali
di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella nor‐
mativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto
disposto dalle norme vigenti all’atto della richiesta.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10873
Art. 21
Norme transitorie - Le tartufaie coltivate realizzate prima della
data di entrata in vigore della presente legge pos‐
sono essere riconosciute tali indipendentemente
dalla certificazione della micorrizzazione.
Art. 22
Norme finali - L’Assessorato regionale alle risorse agroali‐
mentari ‐ Servizio alimentazione può disporre perio‐
dici controlli presso le ditte che esercitano lo stoc‐
caggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al
fine di verificare la osservanza delle norme previste
dalla l. 752/1985 e quelle della presente legge. - Presso l’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari ‐ Servizio alimentazione è costituito
apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle
attività inerenti la raccolta, conservazione e com‐
mercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla
presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto
dall’Assessore alle risorse agroalimentari o da suo
delegato, è composto da:
a) dirigente o funzionario del Servizio ali‐
mentazione;
b) dirigente o funzionario per ogni ammini‐
strazione provinciale o area metropoli‐
tana;
c) dirigente o funzionario del Corpo forestale
dello Stato;
d) dirigenti o funzionari degli enti parco
nazionali (un componente per ogni ente
parco);
e) un esperto designato dall’Università degli
studi di Bari ex Facoltà di Agraria;
f) un esperto designato dall’Università degli
studi di Foggia ex Facoltà di Agraria;
g) un esperto designato dalle associazioni
micologiche di cui all’articolo 13.
Art. 23
Abrogazioni - La legge regionale 25 agosto 2003, n. 13
(Disciplina della raccolta, conservazione e commer‐
cializzazione dei tartufi), è abrogata.
10874 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015
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