QUOTAZIONI TARTUFO

I Prezzi Del Giorno

PEZZATURA 0-15g 15g-100g 100g-oltre
PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) 2120 3437 4975
PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) 450 780 865
PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) 320 420 590
PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) 60 75 105

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Fasi Lunari Tartufi
Normative Legali Raccolta Tartufo

REGIONE CAMPANIA | Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi

Leggi e Regolamenti Regionali
La raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi e la
tutela degli ecosistemi tartufigeni è disciplinata in Campania dalle seguenti
normative:
 Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2006;
 Regolamento n. 3 del 24 luglio 2007 (attuativo della L.R. 13/2006);
 Legge Regionale n. 9 del 27 giugno 2011 (modifiche e integrazioni alla L.R.
13/2006);
 Regolamento n.13 del 12 novembre 2012 (modifiche e integrazioni al Reg.

  1. Le tartufaie controllate e coltivate, di cui
    all’articolo 3 della legge regionale, sono soggette a
    riconoscimento, ai sensi dell’articolo 4 della stessa
    legge, secondo le procedure definite dal presente
    regolamento. Il riconoscimento della tartufaia
    consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi
    presenti.
  2. I soggetti che ne hanno titolo, interessati al
    riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza
    alla Provincia competente per territorio. Il
    richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità,
    allega all’istanza un apposito progetto esecutivo
    contenente la seguente documentazione:
    a) per le tartufaie controllate:
    1) documentazione comprovante il titolo di
    proprietà od altro diritto di legittimazione alla
    conduzione del terreno;
    2) planimetria particellare che individua con
    esattezza l’area per la quale è richiesto il
    riconoscimento;
    3) copia conforme dell’estratto di mappa e partita
    delle particelle d’intervento;
    4) relazione tecnica che descrive le caratteristiche
    agronomiche dei terreni da qualificare come
    tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree
    confinanti;
    5) piano colturale di miglioramento e
    conservazione della tartufaia di cui all’articolo 3;
    6) certificazione di micorrizazione delle piante
    utilizzate per l’incremento boschivo;
    7) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto
    contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni
    imposte in sede istruttoria.
    b) per le tartufaie coltivate:
    1) documentazione comprovante il titolo di
    proprietà od altro diritto di legittimazione alla
    conduzione del terreno;
    2) planimetria particellare che individua con
    esattezza l’area per la quale è richiesto il
    riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla
    tartufaia da realizzare;
    3) copia conforme dell’estratto di mappa e partita
    delle particelle d’intervento;
    4) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle
    prescrizioni di cui all’articolo 4;
    5) piano colturale di coltivazione della tartufaia di
    cui all’articolo 4;
    6) certificazione di micorrizazione delle piante
    utilizzate per l’impianto della tartufaia;
    7) dichiarazione dalla quale risulta se ha
    beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli
    investimenti eventualmente già realizzati;
    8) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto
    contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni
    imposte in sede istruttoria.
  3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui
    al comma 2 sono redatti e firmati da professionista
    abilitato.
  4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate
    ovvero coltivate è rilasciato dalla Provincia a
    seguito del parere favorevole della competente
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    Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopcommissione tecnica provinciale per la tutela del
    tartufo di cui all’articolo 8 della legge regionale.
  5. La Provincia effettua l’istruttoria dell’istanza
    procedendo alla verifica della documentazione
    presentata e alla rispondenza della stessa alla
    normativa vigente.
  6. Entro sessanta giorni dalla richiesta la Provincia
    comunica al richiedente la decisione sull’istanza. In
    caso di approvazione, la Provincia autorizza l’inizio
    dei lavori da ultimare in un periodo massimo di
    ventiquattro mesi. Su istanza dell’interessato, la
    Provincia entro trenta giorni dal termine dei lavori,
    verificata la rispondenza degli stessi al progetto
    presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte,
    rilascia l’attestazione di riconoscimento della
    tartufaia.
  7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di
    cinque anni ed è rinnovabile, a cura della stessa
    Provincia, previo parere della commissione tecnica
    provinciale per la tutela del tartufo di cui
    all’articolo 8 della legge regionale. Le Province
    effettuano controlli almeno biennali sulla buona
    conduzione delle tartufaie, controllate e coltivate,
    ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento delle
    stesse se vengono a mancare, nel prosieguo del
    tempo, i requisiti essenziali che lo avevano
    consentito, ovvero se non sono rispettate le
    prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli
    articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l’obbligo di
    rimozione delle tabelle di delimitazione delle
    tartufaie, entro quindici giorni dalla comunicazione
    del provvedimento.
  8. Le Province, sulla base dei riconoscimenti
    effettuati, provvedono ad istituire gli albi
    provinciali delle tartufaie controllate e coltivate
    riconosciute, conformemente alle indicazioni
    dell’articolo 13 della legge regionale.
  9. Le Province, di norma ogni tre anni, possono
    stabilire, in relazione alle caratteristiche di
    produzione del tartufo del proprio territorio agroforestale ed al numero di raccoglitori autorizzati,
    l’ambito di estensione complessivo per la
    realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate
    ed il limite di autorizzazioni concedibili.
  10. Possono presentare istanza per il
    riconoscimento di tartufaie controllate ovvero
    coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del
    tartufo di cui all’articolo 4 della legge quadro 16
    dicembre 1985, n. 752 ed all’articolo 3, commi 7 e
    8, della legge regionale.
  11. In sede di verifica dei lavori effettuati dal
    richiedente per il riconoscimento, la Provincia può
    avvalersi della collaborazione tecnica dei
    competenti settori tecnico-amministrativi
    provinciali delle Foreste e dell’Agricoltura della
    Giunta regionale.
    Art. 3 Prescrizioni tecniche per il
    riconoscimento delle tartufaie
    controllate
  12. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è
    rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o
    conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal
    piano colturale presentato e di quelli eventualmente
    prescritti in istruttoria.
  13. All’interno del piano colturale per il
    riconoscimento delle tartufaie controllate possono
    essere previste due tipologie di interventi:
    a) gli interventi cosiddetti “di miglioramento”, che
    comprendono anche la manutenzione degli impianti
    esistenti;
    b) “l’incremento arboreo” della tartufaia naturale
    con altre piante tartufigene.
  14. Sono considerati “ miglioramenti” le seguenti
    operazioni colturali:
    a) decespugliamento;
    b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad
    esempio in presenza di vegetazione troppo fitta, da
    eseguirsi almeno ogni tre anni;
    c) trasformazione in alto fusto del bosco,
    privilegiando il rilascio delle matricine e delle
    specie simbionti (con progetto di conversione
    obbligatorio, da allegare al piano colturale);
    d) eliminazione della vegetazione infestante;
    e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie (se
    eccessivi);
    f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
    g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante
    (solo per quelle novelle);
    h) sarchiatura annuale superficiale del terreno (da
    escludere nei pressi delle piante e nei terreni
    acclivi);
    i) potatura delle piante simbionti;
    l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o
    totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante
    il periodo estivo (solo per le superfici interessate da
    nuove piante);
    m) messa in opera terreni declivi di gravicciate
    trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante
    per evitare erosioni superficiali del terreno.
  15. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a
    regola d’arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano
    colturale ovvero come prescritti dagli organi
    istruttori.
  16. L’incremento arboreo della tartufaia naturale, al
    fine del suo riconoscimento come tartufaia
    controllata, è effettuato mediante la messa a dimora
    di un congruo numero di idonee piante tartufigene.
    L’inserimento di nuove piante non deve
    danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già
    presente. La specie della pianta simbionte e la
    specie di tartufo micorrizato sono scelte
    prioritariamente in funzione di quelle già presenti
    nella stessa area tartufigena.
  17. Il numero di piante da porre a dimora è
    determinato in relazione alla natura del terreno, alle
    sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione
    boschiva presente. La determinazione del numero
    di piante per l’incremento della tartufaia è effettuata
    dal richiedente all’interno del piano colturale di cui
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    all’articolo 2, comma 2, fatte salve eventuali
    modifiche e prescrizioni imposte in sede di
    istruttoria dai competenti uffici provinciali.
    Art. 4 Prescrizioni tecniche per la
    costituzione di nuove tartufaie
  18. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui
    all’articolo 3, comma 2, della legge regionale,
    avviene attraverso la realizzazione di nuovi
    impianti arborei con l’utilizzo esclusivo di idonee
    piante tartufigene preventivamente micorrizate.
  19. Le tartufaie coltivate sono impiantate solo in
    terreni collinari o montani a vocazione boschiva o
    comunque idonei all’arboricoltura, fatte salve le
    diverse specificità ambientali e le diverse esigenze
    delle specie tartuficole.
  20. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è
    rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o
    conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal
    piano colturale presentato e di quelli eventualmente
    prescritti in istruttoria.
  21. La relazione tecnica, allegata al piano colturale
    ed all’istanza di cui all’articolo 2, comma 2, riporta:
    a) la descrizione dell’ambiente, intendendo per
    esso informazioni puntuali sulla localizzazione del
    nuovo impianto (quali fondovalle, pendice acclive,
    pianeggiante) sul clima, sulla vegetazione
    circostante, sull’eventuale presenza nei siti
    circostanti di tartufi (di cui va indicata la specie di
    appartenenza), sulla presumibile profondità della
    falda, sul substrato geologico;
    b) la descrizione del terreno oggetto di impianto
    specificandone: caratteristiche fisico chimiche del
    suolo, profondità dello strato arato, pietrosità,
    giacitura, altitudine, sistemazione agronomica,
    destinazione agronomica attuale;
    c) la specie di tartufo che si intende coltivare, la
    specie botanica delle piante simbionti che si intende
    utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle
    diverse combinazioni micorriziche se le specie
    simbionti sono più di una), il sesto d’impianto,
    l’indicazione del vivaio di provenienza. È
    fondamentale che la scelta delle specie, quella
    tartuficola e quella della pianta simbionte, sia
    determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto, così come descritte e
    riportate nella relazione tecnica. Tale indicazione,
    costituisce elemento basilare, in sede di istruttoria,
    per il riconoscimento della tartufaia.
  22. Il piano colturale per le tartufaie coltivate
    contiene in dettaglio anche le tecniche colturali che
    sono adottate per l’impianto e la conduzione della
    tartufaia stessa. Il piano colturale indica gli
    interventi agronomici e le cure colturali ed è redatto
    riportando le singole operazioni con la seguente
    ripartizione:
    a) preparazione del terreno, tra cui:
    decespugliamento, recinzione, aratura, opere di
    drenaggio, sistemazione terreno, lavori superficiali
    complementari, apertura delle buche, concimazione
    pre-impianto, squadratura;
    b) piantagione;
    c) lavori post-trapianto, tra cui: lavorazioni terreno,
    potatura, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni,
    risarcimento fallanze;
    d) cure colturali anni successivi, tra cui:
    lavorazioni del terreno, scerbature, potature,
    irrigazioni, pacciamatura, concimazioni,
    risarcimento fallanze, diradamenti, raccolta.
  23. La Provincia, entro un anno dalla data di
    ultimazione dell’impianto della tartufaia coltivata,
    effettua il collaudo per accertare che esso è
    conforme all’istanza presentata e risponde alle
    prescrizioni eventualmente impartite. Il
    collaudatore può richiedere allo scopo l’esibizione
    di ogni opportuna documentazione e certificazione.
    Se dall’esito del collaudo risulta che l’impianto, pur
    non essendo allo stato idoneo, può diventarlo con
    idonee modifiche, l’ufficio provinciale competente
    assegna un termine per regolarizzare la piantagione,
    decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica,
    adotta i provvedimenti del caso.
    Art. 5 Piante tartufigene
  24. Le piante tartufigene da mettere a dimora per
    l’incremento della tartufaia naturale (tartufaia
    controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia
    (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di
    certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica
    fornitrice, che attesta in particolare l’idonea ed
    avvenuta micorrizazione, la specie della pianta
    simbionte e la specie di tartufo utilizzata.
  25. La Provincia può disporre in qualsiasi momento,
    anche successivamente all’avvenuto
    riconoscimento della tartufaia, controlli a campione
    sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato
    di micorrizazione, servendosi degli organismi di
    certificazione individuati all’articolo 2 della legge
    quadro 16 dicembre 1985, n. 752 o di altri soggetti
    all’uopo titolati a norma di legge. L’attività di
    controllo sulle piante tartufigene può essere
    disposta anche in sede istruttoria e di verifica, in
    caso di dubbio o contestazione.
  26. I vivai forestali regionali e l’azienda agricola
    sperimentale regionale Improsta di Eboli possono
    provvedere alla produzione di piante tartufigene
    idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate e
    coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi
    impartiti dai competenti uffici regionali e sulla base
    del fabbisogno espresso in tal senso dalle singole
    Province o dalle Comunità montane. Resta inteso
    che anche tali produzioni vivaistiche sono
    assoggettate ai controlli di cui all’articolo 2 della
    legge n. 752/85.
    Art. 6 Tabellazione delle tartufaie
    controllate e coltivate riconosciute
  27. I possessori e i conduttori delle tartufaie
    controllate ovvero coltivate regolarmente
    riconosciute, a norma dell’articolo 3, comma 6,
    Pag: 4 RR(15) 03_07
    Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopdella legge regionale, possono esporre tabelle, non
    soggette a tasse di registro, che delimitano le
    tartufaie stesse, al fine di esercitare il diritto di
    raccolta di cui all’articolo 3, comma 5.
  28. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752/85, le
    tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di
    altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad
    una distanza tale da essere viste da ogni punto di
    accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile
    il precedente ed il successivo, con la scritta a
    stampatello ben visibile da terra: “Raccolta di
    tartufi riservata”.
  29. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari
    per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai
    limiti del comprensorio consorziato.
    Art. 7 Ambiti di raccolta dei tartufi
  30. In sede di prima applicazione della regge
    regionale le zone geografiche di raccolta dei tartufi,
    di cui all’allegata carta della Campania, sono
    coincidenti con i limiti amministrativi delle
    seguenti Comunità montane della Campania: Monte
    Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Titerno,
    Alto Tammaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di
    Lauro e Baianese, Terminio-Cervialto, SerineseSolofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco,
    Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni,
    Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano,
    Gelbison-Cervati, Valle dell’Irno e Monti-Lattari.
    Ai Comuni ricadenti in tali Comunità montane sono
    aggiunti i comuni di Sessa Aurunca, Cellole,
    Castelvolturno, Capua, Castelmorrone, Caserta,
    Maddaloni e Valle di Maddaloni in provincia di
    Caserta, i comuni di Arpaise, Apollosa, Ceppaloni,
    S. Leucio del Sannio nonché i comuni di
    Sant’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi in
    provincia di Benevento, il comune di Pontecagnano
    in provincia di Salerno.
  31. Le zone geografiche di raccolta dei tartufi
    possono essere modificate dalla Giunta regionale
    sulla base di indagini particolareggiate da realizzare
    sul territorio regionale, sentiti gli enti ed organismi
    di cui all’articolo 5 della legge regionale.
  32. L’individuazione dei siti di raccolta dei tartufi di
    cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale ed
    il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui
    all’ articolo 3, comma 2, della legge regionale, sono
    effettuati all’interno degli ambiti geografici di cui al
    comma 1.
    Art. 8 Calendario di raccolta
  33. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania,
    di cui all’articolo 7, comma 2, della legge
    regionale, è il seguente:
    a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di
    Bagnoli Irpino): dal 1 settembre al 15 aprile;
    b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato):
    dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o
    scorzone): dal 1 maggio al 30 novembre;
    d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal
    1 ottobre al 31 dicembre;
    e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo
    bianchetto o marzuolo): dal 1 gennaio al 30 aprile;
    f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di
    Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
    g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio):
    dal 1 settembre al 31 dicembre;
    h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno):
    dal 1 gennaio al 15 marzo;
    i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry
    (Tartufo moscato): dal 1 novembre al 15 marzo.
    Art. 9 Tesserino per l’autorizzazione
    alla raccolta e tassa di concessione
    regionale
  34. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è
    documentata dal possesso, da parte dei cercatori,
    del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei
    tartufi, conseguibile a seguito di superamento
    dell’esame di idoneità di cui all’articolo 9, comma
    1, della legge regionale e del versamento della tassa
    di concessione regionale di cui all’articolo 17 della
    stessa legge.
  35. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei
    tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel
    cui territorio ricade il comune di residenza
    anagrafica del richiedente ed è conforme al modello
    tipo allegato al presente regolamento. Il numero
    d’ordine del tesserino è composto dal numero
    riferito alla Provincia che lo rilascia (1=Avellino,
    2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno),
    seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.
  36. Per sostenere l’esame di idoneità gli interessati
    presentano domanda in carta semplice, con
    l’indicazione delle proprie generalità, agli uffici
    preposti della Provincia competente. A seguito di
    superamento dell’esame di idoneità, per ottenere il
    rilascio del tesserino, l’interessato fa pervenire agli
    stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la
    fotocopia di valido documento di identità, una
    marca da bollo e la ricevuta del versamento della
    tassa di concessione regionale di cui all’articolo 17
    della legge regionale.
  37. Il pagamento della tassa di concessione regionale
    per il rilascio del tesserino è effettuato mediante
    versamento sul conto corrente postale n. 21965181,
    intestato a “Regione Campania -Servizio Tesoreria
    Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio
    tesserino per la raccolta dei tartufi -articolo 17
    legge regionale n. 13 /2006 – Cod. n. 1147”.
  38. In materia di obbligo del pagamento della tassa
    di concessione regionale e degli effetti del suo
    mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e
    6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e
    l’articolo 9 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito
    dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 473, in materia di sanzioni e di
    responsabilità del pubblico ufficiale che emette
    l’atto soggetto a tassa di concessione regionale.
    RR(15) 03_07 Pag: 5
  39. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui
    all’articolo 15 della legge regionale, accertano il
    mancato pagamento della tassa di concessione
    regionale, lo riportano nel verbale di contestazione.
    Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a
    cura delle competenti Province, alla Regione
    Campania – Settore Finanze e Tributi 80143
    Napoli, Centro direzionale Isola C5 – per
    l’istruttoria e la conseguente irrogazione delle
    sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n.
    3/84 e dell’articolo 9 del decreto del Presidente
    della Repubblica n. 641/72, come sostituito
    dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997.
  40. L’importo della tassa di concessione per il
    rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n.
    44/93 – tariffa n. 27, in euro 185,92.
  41. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire
    dall’anno solare successivo al rilascio, dalla
    Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta
    di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di
    versamento alla tesoreria regionale della tassa di
    concessione regionale annuale, che deve essere
    effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui
    si riferisce.
  42. Il pagamento della tassa di concessione regionale
    per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato
    mediante versamento sul conto corrente postale n.
    21965181 intestato a: “Regione Campania –
    Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale
    “Vidimazione annuale tesserino per la raccolta dei
    tartufi – articolo 17 legge regionale n. 13/2006 –
    Cod. n. 1148”.
  43. L’importo per la vidimazione annuale del
    tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n.
    44/93 – tariffa n. 27, in euro 92,96.
  44. La mancata vidimazione annuale del tesserino
    determina la cessazione della validità del tesserino
    stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla
    raccolta del tartufo.
  45. La Provincia, nel vidimare il tesserino, prima
    della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni
    alle norme in vigore accertate con provvedimento
    definitivo.
  46. I soggetti in possesso di autorizzazione alla
    raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o
    Provincia possono chiedere alla Provincia campana
    di residenza anagrafica il rilascio di nuovo
    tesserino, senza ulteriore esame di idoneità,
    consegnando il precedente unitamente alla
    documentazione di cui al comma 3. La Provincia
    provvede ad informare l’amministrazione che ha
    rilasciato il tesserino originario.
  47. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia
    del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori
    autorizzati alla Regione Campania – Assessorato
    all’Agricoltura e Attività Produttive –Settore
    Foreste, Caccia e Pesca.
    Art. 10 Associazioni locali dei
    raccoglitori
  48. La Regione favorisce la costituzione di
    associazioni locali di raccoglitori di tartufi, di cui
    all’articolo 10 della legge regionale, al fine di
    conseguire gli obiettivi di salvaguardia e
    miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti
    in Campania.
  49. Le associazioni di raccoglitori sono costituite con
    atto pubblico e non hanno scopo di lucro.
  50. Possono far parte delle associazioni di cui al
    comma 1:
    a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione
    alla raccolta dei tartufi;
    b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o
    comunque da essi condotti;
    c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute.
    Almeno il cinquanta per cento dei soci, per ogni
    singola associazione, deve essere residente nelle
    aree geografiche di cui all’articolo 5 della legge
    regionale.
  51. Le associazioni locali di raccoglitori sono
    soggetti abilitati all’attuazione delle iniziative
    finanziate dalla Giunta regionale e da altri enti
    pubblici per la promozione e la tutela del tartufo ed
    in generale per la valorizzazione del bosco quale
    elemento essenziale per l’esistenza stessa delle
    tartufaie.
  52. Il riconoscimento delle associazioni locali di
    raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento
    amministrativo regionale a cura del dirigente
    competente.
  53. Per ottenere il riconoscimento regionale le
    associazioni locali di raccoglitori di tartufi
    presentano istanza, sottoscritta dal rappresentante
    legale dell’associazione, all’assessorato regionale
    per l’agricoltura e le attività produttive – AGC
    Sviluppo Attività Settore Primario – Settore
    Foreste, Caccia e Pesca. Alla domanda sono
    allegati:
    a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello
    statuto;
    b) indicazione nominativa delle persone preposte
    alle cariche sociali ed indicazione della consistenza
    associativa all’atto della domanda;
    c) relazione sull’attività eventualmente già svolta e
    su quella che l’associazione intende svolgere con
    riferimento anche ai territori interessati;
    d) ogni altra documentazione utile a dimostrare gli
    obiettivi dell’associazione.
  54. La Regione, in sede istruttoria, valuta
    l’opportunità del riconoscimento in relazione allo
    scopo ed alle caratteristiche complessive
    dell’associazione, tenuto conto del campo di attività
    nel quale essa opera e con particolare riferimento
    allo scopo ed ai requisiti di cui al presente articolo.
  55. Le Province, le Comunità montane e i Comuni, al
    fine del mantenimento delle capacità produttive
    delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta,
    promuovono interventi di manutenzione e forme di
    tutela delle tartufaie naturali e di quelle
    riconosciute, anche avvalendosi, mediante
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    Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopconvenzione, delle associazioni locali dei
    raccoglitori.
    Art. 11 Iniziative finanziabili dalla
    Giunta regionale
  56. Le iniziative previste dall’articolo 11 della legge
    regionale sono promosse e realizzate direttamente
    dalle strutture regionali preposte ovvero a cura di
    altri soggetti pubblici (Province, Comunità
    montane, istituzioni scientifiche competenti, Parchi
    e Comuni -comprese le Pro-loco su delega delle
    rispettive Amministrazioni comunali) e privati
    (associazioni dei raccoglitori di cui all’articolo 10 e
    consorzi volontari per la difesa del tartufo) con il
    contributo della Giunta regionale.
  57. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1,
    consistenti in contributi in conto capitale, i soggetti
    interessati presentano istanza, corredata da progetto
    esecutivo delle attività proposte, alla Giunta
    regionale – Area Generale di Coordinamento
    Sviluppo Attività Settore Primario, Settore
    Sperimentazione, Informazione, Ricerca e
    Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) – Napoli,
    Centro direzionale Isola A6.
  58. Compatibilmente con le risorse regionali
    disponibili sul bilancio regionale, la Giunta
    regionale annualmente, con propria deliberazione,
    detta gli indirizzi per la concessione di contributi
    tenendo conto prioritariamente dei seguenti
    elementi: validità del progetto e sua capacità di
    sviluppare trasferimento tecnologico agli operatori
    della filiera, ricaduta sul territorio oggetto di
    intervento anche in termini occupazionali,
    promozione commerciale del tartufo nero di
    Bagnoli Irpino (tartufo tipico campano),
    valorizzazione della produzione tartuficola
    campana.
  59. Entro trenta giorni dall’approvazione della
    deliberazione della Giunta regionale di cui al
    comma 3, il SeSIRCA, con propri decreti
    dirigenziali, emana il bando, determina
    l’ammontare dei relativi contributi regionali e
    nomina una commissione di valutazione. Detta
    commissione è composta da 2 dirigenti e funzionari
    tecnici del Settore, e un funzionario tecnico
    appartenente al Settore Foreste, Caccia e Pesca. La
    commissione procede alla valutazione dei progetti
    sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati dalla
    Giunta regionale.
  60. Il SeSIRCA approva la proposta di graduatoria
    formulata dalla commissione di cui al comma 4 ed
    assolve alle funzioni amministrative di istruttoria,
    assegnazione, accertamento, erogazione delle
    somme spettanti ai beneficiari e a quelle di
    controllo.
  61. L’ammontare del contributo per gli enti pubblici,
    comprese le strutture di ricerca, è stabilito
    nell’ottanta per cento della spesa ammessa del
    progetto approvato, mentre per i soggetti privati tale
    limite è fissato nel cinquanta per cento della spesa
    assentita. In ogni caso si terrà conto della normativa
    comunitaria ed in particolare del Reg. (CE) n.
    1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di
    importanza minore (“de minimis”).
  62. I soggetti privati che presentano un progetto ai
    sensi della legge regionale producono,
    contestualmente all’istanza, una dichiarazione
    sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta il
    possesso e la disponibilità delle risorse economiche
    necessarie a coprire la quota del costo
    dell’intervento a proprio carico.
  63. Il contributo è liquidato, dopo l’accertamento
    tecnico-amministrativo di regolare esecuzione delle
    attività previste nel progetto approvato, attraverso
    presentazione del rendiconto finanziario finale e di
    una dettagliata relazione tecnica sugli interventi
    svolti.
  64. Il beneficiario può chiedere anticipazioni sul
    contributo concesso con le seguenti modalità:
    a) il trenta per cento all’atto dell’approvazione del
    progetto, previa esplicita richiesta scritta nonché,
    per i soggetti giuridici privati, presentazione di
    apposita garanzia fideiussoria bancaria o
    assicurativa di importo pari alla cifra da
    corrispondere aumentata del dieci per cento;
    b) un ulteriore quaranta per cento nel corso
    dell’attuazione del progetto, previa presentazione di
    relazione concernente gli interventi già realizzati e
    quelli in corso nonché documentazione contabile
    necessaria a comprovare l’avvenuta spesa di un
    importo pari almeno all’anticipazione già ricevuta.
    Per i soggetti giuridici privati è richiesta la
    presentazione di ulteriore garanzia fideiussoria
    bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da
    corrispondere aumentata del dieci per cento.
  65. Al SeSIRCA è attribuito anche il compito di
    definire il sistema di tracciabilità e certificazione
    del tartufo ai fini della messa a punto di forme di
    tutela giuridica del prodotto campano.
    Art. 12 Entrata in vigore del
    regolamento
  66. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
    successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
    Ufficiale della Regione Campania.
    Il presente regolamento sarà pubblicato nel
    Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
    È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di
    farlo osservare come regolamento della Regione
    Campania.
    24 luglio 2007