Leggi e Regolamenti Regionali
La raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi e la
tutela degli ecosistemi tartufigeni è disciplinata in Campania dalle seguenti
normative:
Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2006;
Regolamento n. 3 del 24 luglio 2007 (attuativo della L.R. 13/2006);
Legge Regionale n. 9 del 27 giugno 2011 (modifiche e integrazioni alla L.R.
13/2006);
Regolamento n.13 del 12 novembre 2012 (modifiche e integrazioni al Reg.
- Le tartufaie controllate e coltivate, di cui
all’articolo 3 della legge regionale, sono soggette a
riconoscimento, ai sensi dell’articolo 4 della stessa
legge, secondo le procedure definite dal presente
regolamento. Il riconoscimento della tartufaia
consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi
presenti. - I soggetti che ne hanno titolo, interessati al
riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza
alla Provincia competente per territorio. Il
richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità,
allega all’istanza un apposito progetto esecutivo
contenente la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione comprovante il titolo di
proprietà od altro diritto di legittimazione alla
conduzione del terreno;
2) planimetria particellare che individua con
esattezza l’area per la quale è richiesto il
riconoscimento;
3) copia conforme dell’estratto di mappa e partita
delle particelle d’intervento;
4) relazione tecnica che descrive le caratteristiche
agronomiche dei terreni da qualificare come
tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree
confinanti;
5) piano colturale di miglioramento e
conservazione della tartufaia di cui all’articolo 3;
6) certificazione di micorrizazione delle piante
utilizzate per l’incremento boschivo;
7) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto
contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni
imposte in sede istruttoria.
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione comprovante il titolo di
proprietà od altro diritto di legittimazione alla
conduzione del terreno;
2) planimetria particellare che individua con
esattezza l’area per la quale è richiesto il
riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla
tartufaia da realizzare;
3) copia conforme dell’estratto di mappa e partita
delle particelle d’intervento;
4) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle
prescrizioni di cui all’articolo 4;
5) piano colturale di coltivazione della tartufaia di
cui all’articolo 4;
6) certificazione di micorrizazione delle piante
utilizzate per l’impianto della tartufaia;
7) dichiarazione dalla quale risulta se ha
beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli
investimenti eventualmente già realizzati;
8) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto
contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni
imposte in sede istruttoria. - Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui
al comma 2 sono redatti e firmati da professionista
abilitato. - Il riconoscimento delle tartufaie controllate
ovvero coltivate è rilasciato dalla Provincia a
seguito del parere favorevole della competente
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopcommissione tecnica provinciale per la tutela del
tartufo di cui all’articolo 8 della legge regionale. - La Provincia effettua l’istruttoria dell’istanza
procedendo alla verifica della documentazione
presentata e alla rispondenza della stessa alla
normativa vigente. - Entro sessanta giorni dalla richiesta la Provincia
comunica al richiedente la decisione sull’istanza. In
caso di approvazione, la Provincia autorizza l’inizio
dei lavori da ultimare in un periodo massimo di
ventiquattro mesi. Su istanza dell’interessato, la
Provincia entro trenta giorni dal termine dei lavori,
verificata la rispondenza degli stessi al progetto
presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte,
rilascia l’attestazione di riconoscimento della
tartufaia. - La validità del riconoscimento delle tartufaie è di
cinque anni ed è rinnovabile, a cura della stessa
Provincia, previo parere della commissione tecnica
provinciale per la tutela del tartufo di cui
all’articolo 8 della legge regionale. Le Province
effettuano controlli almeno biennali sulla buona
conduzione delle tartufaie, controllate e coltivate,
ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento delle
stesse se vengono a mancare, nel prosieguo del
tempo, i requisiti essenziali che lo avevano
consentito, ovvero se non sono rispettate le
prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli
articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l’obbligo di
rimozione delle tabelle di delimitazione delle
tartufaie, entro quindici giorni dalla comunicazione
del provvedimento. - Le Province, sulla base dei riconoscimenti
effettuati, provvedono ad istituire gli albi
provinciali delle tartufaie controllate e coltivate
riconosciute, conformemente alle indicazioni
dell’articolo 13 della legge regionale. - Le Province, di norma ogni tre anni, possono
stabilire, in relazione alle caratteristiche di
produzione del tartufo del proprio territorio agroforestale ed al numero di raccoglitori autorizzati,
l’ambito di estensione complessivo per la
realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate
ed il limite di autorizzazioni concedibili. - Possono presentare istanza per il
riconoscimento di tartufaie controllate ovvero
coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del
tartufo di cui all’articolo 4 della legge quadro 16
dicembre 1985, n. 752 ed all’articolo 3, commi 7 e
8, della legge regionale. - In sede di verifica dei lavori effettuati dal
richiedente per il riconoscimento, la Provincia può
avvalersi della collaborazione tecnica dei
competenti settori tecnico-amministrativi
provinciali delle Foreste e dell’Agricoltura della
Giunta regionale.
Art. 3 Prescrizioni tecniche per il
riconoscimento delle tartufaie
controllate - Il riconoscimento delle tartufaie controllate è
rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o
conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal
piano colturale presentato e di quelli eventualmente
prescritti in istruttoria. - All’interno del piano colturale per il
riconoscimento delle tartufaie controllate possono
essere previste due tipologie di interventi:
a) gli interventi cosiddetti “di miglioramento”, che
comprendono anche la manutenzione degli impianti
esistenti;
b) “l’incremento arboreo” della tartufaia naturale
con altre piante tartufigene. - Sono considerati “ miglioramenti” le seguenti
operazioni colturali:
a) decespugliamento;
b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad
esempio in presenza di vegetazione troppo fitta, da
eseguirsi almeno ogni tre anni;
c) trasformazione in alto fusto del bosco,
privilegiando il rilascio delle matricine e delle
specie simbionti (con progetto di conversione
obbligatorio, da allegare al piano colturale);
d) eliminazione della vegetazione infestante;
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie (se
eccessivi);
f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante
(solo per quelle novelle);
h) sarchiatura annuale superficiale del terreno (da
escludere nei pressi delle piante e nei terreni
acclivi);
i) potatura delle piante simbionti;
l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o
totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante
il periodo estivo (solo per le superfici interessate da
nuove piante);
m) messa in opera terreni declivi di gravicciate
trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante
per evitare erosioni superficiali del terreno. - Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a
regola d’arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano
colturale ovvero come prescritti dagli organi
istruttori. - L’incremento arboreo della tartufaia naturale, al
fine del suo riconoscimento come tartufaia
controllata, è effettuato mediante la messa a dimora
di un congruo numero di idonee piante tartufigene.
L’inserimento di nuove piante non deve
danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già
presente. La specie della pianta simbionte e la
specie di tartufo micorrizato sono scelte
prioritariamente in funzione di quelle già presenti
nella stessa area tartufigena. - Il numero di piante da porre a dimora è
determinato in relazione alla natura del terreno, alle
sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione
boschiva presente. La determinazione del numero
di piante per l’incremento della tartufaia è effettuata
dal richiedente all’interno del piano colturale di cui
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all’articolo 2, comma 2, fatte salve eventuali
modifiche e prescrizioni imposte in sede di
istruttoria dai competenti uffici provinciali.
Art. 4 Prescrizioni tecniche per la
costituzione di nuove tartufaie - La costituzione di tartufaie coltivate, di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge regionale,
avviene attraverso la realizzazione di nuovi
impianti arborei con l’utilizzo esclusivo di idonee
piante tartufigene preventivamente micorrizate. - Le tartufaie coltivate sono impiantate solo in
terreni collinari o montani a vocazione boschiva o
comunque idonei all’arboricoltura, fatte salve le
diverse specificità ambientali e le diverse esigenze
delle specie tartuficole. - Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è
rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o
conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal
piano colturale presentato e di quelli eventualmente
prescritti in istruttoria. - La relazione tecnica, allegata al piano colturale
ed all’istanza di cui all’articolo 2, comma 2, riporta:
a) la descrizione dell’ambiente, intendendo per
esso informazioni puntuali sulla localizzazione del
nuovo impianto (quali fondovalle, pendice acclive,
pianeggiante) sul clima, sulla vegetazione
circostante, sull’eventuale presenza nei siti
circostanti di tartufi (di cui va indicata la specie di
appartenenza), sulla presumibile profondità della
falda, sul substrato geologico;
b) la descrizione del terreno oggetto di impianto
specificandone: caratteristiche fisico chimiche del
suolo, profondità dello strato arato, pietrosità,
giacitura, altitudine, sistemazione agronomica,
destinazione agronomica attuale;
c) la specie di tartufo che si intende coltivare, la
specie botanica delle piante simbionti che si intende
utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle
diverse combinazioni micorriziche se le specie
simbionti sono più di una), il sesto d’impianto,
l’indicazione del vivaio di provenienza. È
fondamentale che la scelta delle specie, quella
tartuficola e quella della pianta simbionte, sia
determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto, così come descritte e
riportate nella relazione tecnica. Tale indicazione,
costituisce elemento basilare, in sede di istruttoria,
per il riconoscimento della tartufaia. - Il piano colturale per le tartufaie coltivate
contiene in dettaglio anche le tecniche colturali che
sono adottate per l’impianto e la conduzione della
tartufaia stessa. Il piano colturale indica gli
interventi agronomici e le cure colturali ed è redatto
riportando le singole operazioni con la seguente
ripartizione:
a) preparazione del terreno, tra cui:
decespugliamento, recinzione, aratura, opere di
drenaggio, sistemazione terreno, lavori superficiali
complementari, apertura delle buche, concimazione
pre-impianto, squadratura;
b) piantagione;
c) lavori post-trapianto, tra cui: lavorazioni terreno,
potatura, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni,
risarcimento fallanze;
d) cure colturali anni successivi, tra cui:
lavorazioni del terreno, scerbature, potature,
irrigazioni, pacciamatura, concimazioni,
risarcimento fallanze, diradamenti, raccolta. - La Provincia, entro un anno dalla data di
ultimazione dell’impianto della tartufaia coltivata,
effettua il collaudo per accertare che esso è
conforme all’istanza presentata e risponde alle
prescrizioni eventualmente impartite. Il
collaudatore può richiedere allo scopo l’esibizione
di ogni opportuna documentazione e certificazione.
Se dall’esito del collaudo risulta che l’impianto, pur
non essendo allo stato idoneo, può diventarlo con
idonee modifiche, l’ufficio provinciale competente
assegna un termine per regolarizzare la piantagione,
decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica,
adotta i provvedimenti del caso.
Art. 5 Piante tartufigene - Le piante tartufigene da mettere a dimora per
l’incremento della tartufaia naturale (tartufaia
controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia
(tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di
certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica
fornitrice, che attesta in particolare l’idonea ed
avvenuta micorrizazione, la specie della pianta
simbionte e la specie di tartufo utilizzata. - La Provincia può disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all’avvenuto
riconoscimento della tartufaia, controlli a campione
sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato
di micorrizazione, servendosi degli organismi di
certificazione individuati all’articolo 2 della legge
quadro 16 dicembre 1985, n. 752 o di altri soggetti
all’uopo titolati a norma di legge. L’attività di
controllo sulle piante tartufigene può essere
disposta anche in sede istruttoria e di verifica, in
caso di dubbio o contestazione. - I vivai forestali regionali e l’azienda agricola
sperimentale regionale Improsta di Eboli possono
provvedere alla produzione di piante tartufigene
idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate e
coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi
impartiti dai competenti uffici regionali e sulla base
del fabbisogno espresso in tal senso dalle singole
Province o dalle Comunità montane. Resta inteso
che anche tali produzioni vivaistiche sono
assoggettate ai controlli di cui all’articolo 2 della
legge n. 752/85.
Art. 6 Tabellazione delle tartufaie
controllate e coltivate riconosciute - I possessori e i conduttori delle tartufaie
controllate ovvero coltivate regolarmente
riconosciute, a norma dell’articolo 3, comma 6,
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopdella legge regionale, possono esporre tabelle, non
soggette a tasse di registro, che delimitano le
tartufaie stesse, al fine di esercitare il diritto di
raccolta di cui all’articolo 3, comma 5. - Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752/85, le
tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di
altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad
una distanza tale da essere viste da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile
il precedente ed il successivo, con la scritta a
stampatello ben visibile da terra: “Raccolta di
tartufi riservata”. - Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari
per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai
limiti del comprensorio consorziato.
Art. 7 Ambiti di raccolta dei tartufi - In sede di prima applicazione della regge
regionale le zone geografiche di raccolta dei tartufi,
di cui all’allegata carta della Campania, sono
coincidenti con i limiti amministrativi delle
seguenti Comunità montane della Campania: Monte
Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Titerno,
Alto Tammaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di
Lauro e Baianese, Terminio-Cervialto, SerineseSolofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco,
Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni,
Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano,
Gelbison-Cervati, Valle dell’Irno e Monti-Lattari.
Ai Comuni ricadenti in tali Comunità montane sono
aggiunti i comuni di Sessa Aurunca, Cellole,
Castelvolturno, Capua, Castelmorrone, Caserta,
Maddaloni e Valle di Maddaloni in provincia di
Caserta, i comuni di Arpaise, Apollosa, Ceppaloni,
S. Leucio del Sannio nonché i comuni di
Sant’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi in
provincia di Benevento, il comune di Pontecagnano
in provincia di Salerno. - Le zone geografiche di raccolta dei tartufi
possono essere modificate dalla Giunta regionale
sulla base di indagini particolareggiate da realizzare
sul territorio regionale, sentiti gli enti ed organismi
di cui all’articolo 5 della legge regionale. - L’individuazione dei siti di raccolta dei tartufi di
cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale ed
il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui
all’ articolo 3, comma 2, della legge regionale, sono
effettuati all’interno degli ambiti geografici di cui al
comma 1.
Art. 8 Calendario di raccolta - Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania,
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge
regionale, è il seguente:
a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di
Bagnoli Irpino): dal 1 settembre al 15 aprile;
b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato):
dal 1 ottobre al 31 dicembre;
c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o
scorzone): dal 1 maggio al 30 novembre;
d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal
1 ottobre al 31 dicembre;
e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo
bianchetto o marzuolo): dal 1 gennaio al 30 aprile;
f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di
Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio):
dal 1 settembre al 31 dicembre;
h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno):
dal 1 gennaio al 15 marzo;
i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry
(Tartufo moscato): dal 1 novembre al 15 marzo.
Art. 9 Tesserino per l’autorizzazione
alla raccolta e tassa di concessione
regionale - L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è
documentata dal possesso, da parte dei cercatori,
del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei
tartufi, conseguibile a seguito di superamento
dell’esame di idoneità di cui all’articolo 9, comma
1, della legge regionale e del versamento della tassa
di concessione regionale di cui all’articolo 17 della
stessa legge. - Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei
tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel
cui territorio ricade il comune di residenza
anagrafica del richiedente ed è conforme al modello
tipo allegato al presente regolamento. Il numero
d’ordine del tesserino è composto dal numero
riferito alla Provincia che lo rilascia (1=Avellino,
2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno),
seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo. - Per sostenere l’esame di idoneità gli interessati
presentano domanda in carta semplice, con
l’indicazione delle proprie generalità, agli uffici
preposti della Provincia competente. A seguito di
superamento dell’esame di idoneità, per ottenere il
rilascio del tesserino, l’interessato fa pervenire agli
stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la
fotocopia di valido documento di identità, una
marca da bollo e la ricevuta del versamento della
tassa di concessione regionale di cui all’articolo 17
della legge regionale. - Il pagamento della tassa di concessione regionale
per il rilascio del tesserino è effettuato mediante
versamento sul conto corrente postale n. 21965181,
intestato a “Regione Campania -Servizio Tesoreria
Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio
tesserino per la raccolta dei tartufi -articolo 17
legge regionale n. 13 /2006 – Cod. n. 1147”. - In materia di obbligo del pagamento della tassa
di concessione regionale e degli effetti del suo
mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e
6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e
l’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito
dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 473, in materia di sanzioni e di
responsabilità del pubblico ufficiale che emette
l’atto soggetto a tassa di concessione regionale.
RR(15) 03_07 Pag: 5 - Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui
all’articolo 15 della legge regionale, accertano il
mancato pagamento della tassa di concessione
regionale, lo riportano nel verbale di contestazione.
Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a
cura delle competenti Province, alla Regione
Campania – Settore Finanze e Tributi 80143
Napoli, Centro direzionale Isola C5 – per
l’istruttoria e la conseguente irrogazione delle
sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n.
3/84 e dell’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 641/72, come sostituito
dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997. - L’importo della tassa di concessione per il
rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n.
44/93 – tariffa n. 27, in euro 185,92. - Il tesserino è vidimato annualmente, a partire
dall’anno solare successivo al rilascio, dalla
Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta
di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di
versamento alla tesoreria regionale della tassa di
concessione regionale annuale, che deve essere
effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui
si riferisce. - Il pagamento della tassa di concessione regionale
per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato
mediante versamento sul conto corrente postale n.
21965181 intestato a: “Regione Campania –
Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale
“Vidimazione annuale tesserino per la raccolta dei
tartufi – articolo 17 legge regionale n. 13/2006 –
Cod. n. 1148”. - L’importo per la vidimazione annuale del
tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n.
44/93 – tariffa n. 27, in euro 92,96. - La mancata vidimazione annuale del tesserino
determina la cessazione della validità del tesserino
stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla
raccolta del tartufo. - La Provincia, nel vidimare il tesserino, prima
della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni
alle norme in vigore accertate con provvedimento
definitivo. - I soggetti in possesso di autorizzazione alla
raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o
Provincia possono chiedere alla Provincia campana
di residenza anagrafica il rilascio di nuovo
tesserino, senza ulteriore esame di idoneità,
consegnando il precedente unitamente alla
documentazione di cui al comma 3. La Provincia
provvede ad informare l’amministrazione che ha
rilasciato il tesserino originario. - Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia
del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori
autorizzati alla Regione Campania – Assessorato
all’Agricoltura e Attività Produttive –Settore
Foreste, Caccia e Pesca.
Art. 10 Associazioni locali dei
raccoglitori - La Regione favorisce la costituzione di
associazioni locali di raccoglitori di tartufi, di cui
all’articolo 10 della legge regionale, al fine di
conseguire gli obiettivi di salvaguardia e
miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti
in Campania. - Le associazioni di raccoglitori sono costituite con
atto pubblico e non hanno scopo di lucro. - Possono far parte delle associazioni di cui al
comma 1:
a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione
alla raccolta dei tartufi;
b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o
comunque da essi condotti;
c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute.
Almeno il cinquanta per cento dei soci, per ogni
singola associazione, deve essere residente nelle
aree geografiche di cui all’articolo 5 della legge
regionale. - Le associazioni locali di raccoglitori sono
soggetti abilitati all’attuazione delle iniziative
finanziate dalla Giunta regionale e da altri enti
pubblici per la promozione e la tutela del tartufo ed
in generale per la valorizzazione del bosco quale
elemento essenziale per l’esistenza stessa delle
tartufaie. - Il riconoscimento delle associazioni locali di
raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento
amministrativo regionale a cura del dirigente
competente. - Per ottenere il riconoscimento regionale le
associazioni locali di raccoglitori di tartufi
presentano istanza, sottoscritta dal rappresentante
legale dell’associazione, all’assessorato regionale
per l’agricoltura e le attività produttive – AGC
Sviluppo Attività Settore Primario – Settore
Foreste, Caccia e Pesca. Alla domanda sono
allegati:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello
statuto;
b) indicazione nominativa delle persone preposte
alle cariche sociali ed indicazione della consistenza
associativa all’atto della domanda;
c) relazione sull’attività eventualmente già svolta e
su quella che l’associazione intende svolgere con
riferimento anche ai territori interessati;
d) ogni altra documentazione utile a dimostrare gli
obiettivi dell’associazione. - La Regione, in sede istruttoria, valuta
l’opportunità del riconoscimento in relazione allo
scopo ed alle caratteristiche complessive
dell’associazione, tenuto conto del campo di attività
nel quale essa opera e con particolare riferimento
allo scopo ed ai requisiti di cui al presente articolo. - Le Province, le Comunità montane e i Comuni, al
fine del mantenimento delle capacità produttive
delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta,
promuovono interventi di manutenzione e forme di
tutela delle tartufaie naturali e di quelle
riconosciute, anche avvalendosi, mediante
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico – normativo by Prassicoopconvenzione, delle associazioni locali dei
raccoglitori.
Art. 11 Iniziative finanziabili dalla
Giunta regionale - Le iniziative previste dall’articolo 11 della legge
regionale sono promosse e realizzate direttamente
dalle strutture regionali preposte ovvero a cura di
altri soggetti pubblici (Province, Comunità
montane, istituzioni scientifiche competenti, Parchi
e Comuni -comprese le Pro-loco su delega delle
rispettive Amministrazioni comunali) e privati
(associazioni dei raccoglitori di cui all’articolo 10 e
consorzi volontari per la difesa del tartufo) con il
contributo della Giunta regionale. - Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1,
consistenti in contributi in conto capitale, i soggetti
interessati presentano istanza, corredata da progetto
esecutivo delle attività proposte, alla Giunta
regionale – Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario, Settore
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e
Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) – Napoli,
Centro direzionale Isola A6. - Compatibilmente con le risorse regionali
disponibili sul bilancio regionale, la Giunta
regionale annualmente, con propria deliberazione,
detta gli indirizzi per la concessione di contributi
tenendo conto prioritariamente dei seguenti
elementi: validità del progetto e sua capacità di
sviluppare trasferimento tecnologico agli operatori
della filiera, ricaduta sul territorio oggetto di
intervento anche in termini occupazionali,
promozione commerciale del tartufo nero di
Bagnoli Irpino (tartufo tipico campano),
valorizzazione della produzione tartuficola
campana. - Entro trenta giorni dall’approvazione della
deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 3, il SeSIRCA, con propri decreti
dirigenziali, emana il bando, determina
l’ammontare dei relativi contributi regionali e
nomina una commissione di valutazione. Detta
commissione è composta da 2 dirigenti e funzionari
tecnici del Settore, e un funzionario tecnico
appartenente al Settore Foreste, Caccia e Pesca. La
commissione procede alla valutazione dei progetti
sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati dalla
Giunta regionale. - Il SeSIRCA approva la proposta di graduatoria
formulata dalla commissione di cui al comma 4 ed
assolve alle funzioni amministrative di istruttoria,
assegnazione, accertamento, erogazione delle
somme spettanti ai beneficiari e a quelle di
controllo. - L’ammontare del contributo per gli enti pubblici,
comprese le strutture di ricerca, è stabilito
nell’ottanta per cento della spesa ammessa del
progetto approvato, mentre per i soggetti privati tale
limite è fissato nel cinquanta per cento della spesa
assentita. In ogni caso si terrà conto della normativa
comunitaria ed in particolare del Reg. (CE) n.
1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di
importanza minore (“de minimis”). - I soggetti privati che presentano un progetto ai
sensi della legge regionale producono,
contestualmente all’istanza, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta il
possesso e la disponibilità delle risorse economiche
necessarie a coprire la quota del costo
dell’intervento a proprio carico. - Il contributo è liquidato, dopo l’accertamento
tecnico-amministrativo di regolare esecuzione delle
attività previste nel progetto approvato, attraverso
presentazione del rendiconto finanziario finale e di
una dettagliata relazione tecnica sugli interventi
svolti. - Il beneficiario può chiedere anticipazioni sul
contributo concesso con le seguenti modalità:
a) il trenta per cento all’atto dell’approvazione del
progetto, previa esplicita richiesta scritta nonché,
per i soggetti giuridici privati, presentazione di
apposita garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari alla cifra da
corrispondere aumentata del dieci per cento;
b) un ulteriore quaranta per cento nel corso
dell’attuazione del progetto, previa presentazione di
relazione concernente gli interventi già realizzati e
quelli in corso nonché documentazione contabile
necessaria a comprovare l’avvenuta spesa di un
importo pari almeno all’anticipazione già ricevuta.
Per i soggetti giuridici privati è richiesta la
presentazione di ulteriore garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da
corrispondere aumentata del dieci per cento. - Al SeSIRCA è attribuito anche il compito di
definire il sistema di tracciabilità e certificazione
del tartufo ai fini della messa a punto di forme di
tutela giuridica del prodotto campano.
Art. 12 Entrata in vigore del
regolamento - Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare come regolamento della Regione
Campania.
24 luglio 2007

