QUOTAZIONI TARTUFO

I Prezzi Del Giorno

PEZZATURA 0-15g 15g-100g 100g-oltre
PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) 2120 3437 4975
PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) 450 780 865
PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) 320 420 590
PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) 60 75 105

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Fasi Lunari Tartufi
Normative Legali Raccolta Tartufo

REGIONE PUGLIA | Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi

PARTE PRIMA


_____________ Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8
“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, con‐
servazione e commercializzazione dei tartufi fre‐
schi o conservati nel territorio della Regione
Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985,
n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio
1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.
311, articolo 1, comma 109”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalità

  1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
    ricerca, la raccolta, la conservazione e la commer‐
    cializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati
    al consumo, conformemente alle disposizioni della
    legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752
    (Normativa quadro in materia di raccolta, coltiva‐
    zione e commercio dei tartufi freschi o conservati
    destinati al consumo), come modificata dalla legge
    17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre
    2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ legge
    finanziaria 2005), articolo 1, comma 109.
  2. La Regione Puglia promuove la tutela e la
    valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale
    e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della
    sostenibilità ambientale e ai sensi dell’articolo 3.
    Art. 2
    Specie destinate al consumo e al commercio
  3. I tartufi destinati al consumo e al commercio
    devono appartenere esclusivamente alle seguenti
    specie:
    a) Tuber magnatumPico;
    b) Tuber melanosporumVittad.;
    c) Tuber brumaleVittad. var. moschatum
    (Ferry) Montecchi et Lazzari;
    d) Tuber aestivumVittad.;
    e) Tuber uncinatum Chatin;
    f) Tuber brumaleVittad.var. brumale Vittad.;
    g) Tuber borchiiVittad.;
    h) Tuber macrosporumVittad.;
    i) Tuber mesentericumVittad.
  4. Le caratteristiche botaniche e organolettiche
    delle specie di cui al comma 1 sono riportate nell’al‐
    legato 1.
  5. L’esame per l’accertamento delle specie può
    essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illu‐
    strate nell’allegato 1, e, in caso di dubbio o conte‐
    stazione, con l’analisi microscopica delle spore e del
    peridio eseguita a cura del Centro sperimentale di
    tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero
    delle politiche agricole, alimentari e forestali o del‐
    l’Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di
    studio sulla micologia del terreno) del Consiglio
    nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori
    specializzati di una università statale, mediante il
    rilascio di certificazione scritta.
    Art. 3
    Ambiti di raccolta
  6. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
    terreni non coltivati fatta eccezione per quanto
    disposto ai commi 2, 3, 4 , 5, 6 e 7.
  7. Il proprietario e/o il conduttore di tartufaie
    coltivate o controllate o riservate ha diritto di pro‐
    prietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufaie.
    Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque
    specie essi siano, purché ai boschi e ai terreni di pro‐
    prietà o condotti vengano apposte tabelle in
    metallo delimitanti le tartufaie stesse.
    10866 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
  8. Per tartufaie controllate si intendono le tar‐
    tufaie naturali migliorate e incrementate con la
    messa a dimora di un congruo numero di piante tar‐
    tufigene, nel rispetto delle essenze esistenti. Sono
    tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. Tar‐
    tufaie riservate sono i boschi e/o i terreni privati.
  9. Le tabelle in metallo devono essere poste ad
    almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il con‐
    fine del terreno, a una distanza tale da essere visibili
    da ogni punto di accesso e in modo che da ogni car‐
    tello sia visibile il precedente e il successivo, con la
    scritta a stampatello, di colore nero su sfondo
    bianco ben visibile da terra: “RACCOLTA DI TARTUFI
    RISERVATA” e l’indicazione degli estremi del prov‐
    vedimento regionale di concessione. Le tabelle
    poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che
    in quelli condotti da soggetti associati non sono sot‐
    toposte a tassa di registro.
  10. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte.
    Le tartufaie esistenti entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge devono uni‐
    formarsi alla nuova normativa.
  11. La Regione Puglia ‐ Area politiche per lo svi‐
    luppo rurale ‐ Servizio alimentazione, su richiesta di
    coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accerta‐
    mento, le attestazioni di riconoscimento delle tar‐
    tufaie controllate o coltivate o riservate.
  12. I conduttori di tartufaie controllate o colti‐
    vate o riservate, per l’esercizio della ricerca e rac‐
    colta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso
    dell’abilitazione alla raccolta e/o dell’autorizzazione
    annuale di raccolta.
    Art. 4
    Raccolta in aree naturali protette
  13. La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi
    di gestione dei parchi nazionali e regionali, deter‐
    mina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità
    e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tar‐
    tufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministra‐
    tivi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo
    il numero massimo delle autorizzazioni che possono
    essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è
    determinato in relazione alla necessità di non alte‐
    rare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di rac‐
    colta.
  14. A seguito della determinazione regionale di
    cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rila‐
    sciano apposita autorizzazione per l’esercizio della
    ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei
    rispettivi ambiti amministrativi. E’ fatto divieto di
    rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a
    periodi predeterminati.
  15. L’autorizzazione di cui al comma 2 ha validità
    annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita
    la raccolta delle specie di tartufo elencate nel
    comma 1 dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario
    di raccolta di cui all’articolo 15.
  16. Alla determinazione di cui al comma 1 va data
    la massima diffusione.
    Art. 5
    Tartufaie controllate
  17. Si definisce tartufaia controllata quella super‐
    ficie di terreno delimitabile sulla base di una pre‐
    senza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui
    gestione è finalizzata a incrementi produttivi, inter‐
    venti manutentivi, miglioramenti e messa a dimora
    di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esi‐
    stenti.
  18. La delimitazione non può comprendere in
    ogni caso argini e sponde di corsi d’acqua naturali,
    nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.
  19. Per presenza diffusa si intende una quantità
    minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro
    durante il periodo di raccolta della specie.
  20. La superficie massima delle tartufaie control‐
    late non può superare i dieci ettari.
  21. Nei confronti di eventuali consorzi o altre
    forme associative tra aventi titolo alle tartufaie con‐
    trollate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui
    al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.
    Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10867
    Art. 6
    Miglioramenti delle tartufaie coltivate
  22. Sono considerati miglioramenti le seguenti
    operazioni:
    a) decespugliamento e/o diradamento delle
    piante arboree da eseguirsi in relazione
    alle esigenze della tartufaia;
    b) trasformazione in alto fusto del bosco,
    secondo un progetto di conversione, pri‐
    vilegiando il rilascio delle matricine e delle
    specie simbionti con i tartufi;
    c) sarchiatura annuale della tartufaia;
    d) potatura delle piante simbionti;
    e) pacciamatura parziale o totale sulle super‐
    fici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno
    durante il periodo estivo;
    f) drenaggio e governo delle acque superfi‐
    ciali;
    g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle
    tartufaie;
    h) ogni altro intervento ritenuto utile o
    necessario.
  23. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d’arte
    e ripetuti nei tempi prescritti nell’ambito della
    superficie delle tartufaie, secondo le previsioni
    disposte nel piano quinquennale di miglioramento
    delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore
    all’atto della richiesta di riconoscimento.
  24. Le operazioni colturali e gli interventi pre‐
    scritti dalla Regione Puglia ‐ Area politiche per lo svi‐
    luppo rurale ‐ Servizio alimentazione, devono essere
    realizzati entro cinque anni dal rilascio dell’attestato
    di riconoscimento che deve essere richiesto alla
    Regione.
  25. Le operazioni colturali di cui al comma 3 val‐
    gono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di
    polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna
    sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa
    statale.
  26. E’ considerato incremento della tartufaia la
    messa a dimora di piante tartufigene, nel numero
    minimo di cinquanta piante per ettaro e nel numero
    massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità
    della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a
    dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tec‐
    niche colturali e delle previsioni del piano quinquen‐
    nale.
    Art. 7
    Compiti e funzioni della Giunta regionale
  27. Alla Giunta regionale sono demandati i
    seguenti compiti e funzioni:
    a) definizione del sistema di certificazione e
    tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti
    nel territorio regionale;
    b) individuazione e catalogazione delle
    foreste del demanio regionale ove siano
    presenti tartufaie controllate o coltivate,
    identificazione delle tartufaie che, in tali
    ambiti, possono essere destinate esclusi‐
    vamente a scopi di studio, sperimenta‐
    zione e ricerca.
    Art. 8
    Esercizio delle funzioni amministrative
  28. Le funzioni amministrative in materia di
    ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3
    dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre
    2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
    amministrativi in materia di boschi e foreste, prote‐
    zione civile e lotta agli incendi boschivi), sono attri‐
    buite alle province e/o alle aree metropolitane di
    seguito indicate come “enti competenti”.
  29. Gli enti competenti di cui al comma 1 eserci‐
    tano inoltre le funzioni inerenti all’irrogazione delle
    sanzioni amministrative previste dalla presente
    legge.
    Art. 9
    Sostegno e sviluppo della tartuficoltura
  30. La Regione Puglia promuove iniziative, pro‐
    grammi e interventi volti a favorire, in particolare:
    a) la conservazione e la diffusione delle pro‐
    duzioni autoctone di tartufo;
    b) la definizione e la delimitazione delle aree
    vocate alla produzione dei tartufi;
    10868 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
    c) la tutela degli ecosistemi naturali delle
    aree vocate alla tartuficoltura;
    d) lo studio e la conoscenza dei fattori che
    consentono la conservazione della biodi‐
    versità del tartufo;
    e) la definizione e la sperimentazione delle
    cure colturali più idonee per assicurare
    produzioni di qualità e di pregio anche
    nelle tartufaie controllate e coltivate;
    f) la coltivazione nei vivai regionali di piante
    idonee allo sviluppo della tartuficoltura,
    anche con la produzione di piantine
    micorrizate con spore di tartufi locali;
    g) la diffusione della tartuficoltura da reddito
    nelle aree idonee.
    Art. 10
    Costituzione di consorzi e di forme associative
  31. I titolari di aziende agricole e forestali, pro‐
    prietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le condu‐
    cono, possono costituire consorzi volontari per la
    difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la
    ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tar‐
    tufi.
  32. Nella superficie rappresentata dai fondi in
    conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al
    comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono
    riservate ai soci del consorzio stesso. Detta super‐
    ficie deve essere delimitata secondo le modalità
    indicate all’articolo 3.
  33. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabel‐
    lazione può essere limitata alla periferia del com‐
    prensorio consorziato. Detta superficie deve essere
    delimitata secondo le modalità indicate all’articolo
  34. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli asso‐
    ciati, non sono sottoposte a tassa di registro.
  35. I consorzi possono usufruire dei contributi e
    dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie
    dalla normativa vigente.
    Art. 11
    Contributi
  36. I soggetti singoli, i consorzi e le forme asso‐
    ciative costituiti a norma dell’articolo 10, che per‐
    seguono gli scopi di seguito elencati, possono usu‐
    fruire dei contributi e dei mutui previsti dalle nor‐
    mative vigenti:
    a) sorveglianza per la disciplina della raccolta
    e per l’osservanza della presente legge;
    b) cernita, classificazione e preparazione del
    prodotto, al fine di presentarlo al mercato
    nelle condizioni richieste dalla presente
    legge;
    c) conservazione e commercializzazione del
    prodotto;
    d) tutela e incremento della coltura del pro‐
    dotto.
  37. Coloro i quali intendano usufruire di even‐
    tuali contributi di cui al comma 1, devono presen‐
    tare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia ‐
    Area politiche per lo sviluppo rurale ‐ Servizio ali‐
    mentazione.
    Art.12
    Autorizzazione alla raccolta
  38. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccogli‐
    tori devono essere muniti di apposito tesserino di
    idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
  39. Il tesserino, recante le generalità e la foto‐
    grafia del titolare, deve essere conforme al modello
    predisposto con decreto dell’Assessore regionale
    alle risorse agroalimentari, entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  40. Il tesserino, ai sensi dell’articolo 5 della l.
    752/1985, ha validità quinquennale su tutto il terri‐
    torio nazionale ed è rilasciato, previo esame di ido‐
    neità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla pro‐
    vincia o dall’area metropolitana competente per
    territorio di residenza del richiedente. Lo stesso è
    rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interes‐
    sato, senza ulteriori esami.
  41. Sono esenti dall’esame coloro che sono già
    muniti di tesserino alla data di entrata in vigore
    della presente legge.
    Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10869
  42. L’età minima dei raccoglitori non deve essere
    inferiore ai quattordici anni.
  43. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai
    commi 1, 2, 3, 4 e 5 i raccoglitori di tartufi sui fondi
    di loro proprietà o comunque da essi condotti.
  44. La domanda in bollo per essere sottoposti
    all’esame di idoneità per il rilascio del tesserino di
    ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata
    al presidente della provincia o al sindaco dell’area
    metropolitana competente per territorio di resi‐
    denza del richiedente e deve essere corredata del
    certificato di residenza o della relativa autocertifi‐
    cazione. Il conseguimento dell’abilitazione è subor‐
    dinato al superamento di una prova d’esame volta
    ad accertare la conoscenza della normativa vigente
    nazionale e regionale pugliese, della biologia e della
    morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle
    modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli eco‐
    sistemi nei quali il tartufo si sviluppa. Gli argomenti
    d’esame sono contenuti in apposito materiale
    didattico reperibile presso gli enti competenti.
  45. Presso gli enti competenti sono costituite le
    commissioni d’esame, per il rilascio del tesserino di
    ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni,
    eventualmente rinnovabili, composte da:
    a) un dirigente o funzionario dell’ente com‐
    petente (con funzioni anche di presidente
    della commissione);
    b) un dirigente o funzionario del Servizio ali‐
    mentazione della Regione Puglia;
    c) un dirigente o funzionario del Corpo fore‐
    stale dello Stato;
    d) un esperto designato dalla ex facoltà di
    agraria dell’università degli studi;
    e) un esperto designato dalle associazioni
    micologiche più rappresentative a livello
    nazionale, provinciale o regionale;
    f) un esperto designato dalle organizzazioni
    agricole più rappresentative a livello pro‐
    vinciale o regionale;
    g) un rappresentante dell’ordine provinciale
    dei dottori agronomi e forestali;
    h) un dirigente o funzionario del centro di
    controllo micologico della azienda sani‐
    taria locale competente per territorio.
  46. La Commissione d’esame è validamente
    costituita con la presenza della maggioranza dei
    componenti. I componenti della commissione
    hanno diritto al compenso e al rimborso delle spese
    sostenute per la partecipazione, a valere sul bilancio
    degli enti competenti.
  47. La domanda in bollo per il rilascio del tesse‐
    rino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi
    deve essere indirizzata al presidente della provincia
    o al sindaco dell’area metropolitana competente
    per territorio di residenza del richiedente e deve
    essere corredata dell’attestato comprovante il
    superamento dell’esame di idoneità, di due foto for‐
    mato tessera di cui una autenticata e della ricevuta
    del versamento della tassa di concessione regionale.
  48. L’abilitazione è concessa senza la prevista
    prova d’esame ai soggetti che esercitano la ricerca
    e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione
    e localizzazione degli areali a fini scientifici e di
    studio. Le domande per la concessione dell’autoriz‐
    zazione alla raccolta per fini scientifici e di studio
    devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni
    anno alla Regione Puglia ‐ Assessorato alle risorse
    agroalimentari ‐ Servizio alimentazione, corredate
    di una relazione contenente i motivi della richiesta,
    la durata del progetto di studio, i dati identificativi
    delle persone addette alla raccolta, il luogo e il
    periodo della raccolta, le specie di tartufo da racco‐
    gliere.
    Art. 13
    Albo delle associazioni micologiche
  49. E’ costituito, presso la Regione Puglia ‐ Area
    politiche per lo sviluppo rurale ‐ Servizio alimenta‐
    zione, l’albo delle associazioni micologiche.
  50. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è rego‐
    lamentata da apposito atto amministrativo da
    emettersi a cura del dirigente del Servizio regionale
    alimentazione.
    Art. 14
    Modalità di ricerca e raccolta
  51. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono
    10870 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
    essere effettuate in modo da non arrecare danno
    alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l’estra‐
    zione devono essere subito dopo riempite con la
    stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato
    a regola d’arte.
  52. La raccolta dei tartufi è consentita esclusiva‐
    mente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella”
    o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non
    superiore a 15 cm e larghezza in punta non supe‐
    riore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.
  53. Lo scavo della buca nel terreno può effet‐
    tuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza
    del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limi‐
    tato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.
  54. E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o
    avariati.
  55. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate
    durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto
    a un’ora prima della levata del sole.
  56. La ricerca del tartufo può essere effettuata
    solo con l’ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.
  57. E’ permesso per ogni raccoglitore il contem‐
    poraneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti
    di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti
    vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all’ana‐
    grafe canina.
  58. La raccolta giornaliera complessiva, in forma
    libera e individuale, è consentita entro il limite mas‐
    simo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (T.
    magnatum) e due chilogrammi per le rimanenti
    specie. Il superamento di tali limiti è tollerato uni‐
    camente con l’aggiunta del peso di un solo tartufo
    raccolto nella giornata.
  59. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è
    posto alcun limite di raccolta.
  60. L’esercizio della ricerca e raccolta effettuate
    in forma associata, oppure dal singolo proprietario
    o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di
    loro proprietà, comporta l’osservanza di tutte le
    prescrizioni previste dalla legge.
    Art. 15
    Calendario di raccolta
  61. Il calendario annuale per la raccolta dei tar‐
    tufi nella regione Puglia è articolato come di seguito
    indicato:
    a) Tuber magnatumdal 1° ottobre al 31
    dicembre;
    b) Tuber melanosporumdal 15 novembre al
    15 marzo;
    c) Tuber brumalevar. moschatum dal 15
    novembre al 15 marzo;
    d) Tuber aestivum dal 1° maggio al 30
    novembre;
    e) Tuber uncinatumdal 1° ottobre al 31
    dicembre;
    f) Tuber brumalevar. brumale dal 1° gennaio
    al 15 marzo;
    g) Tuber borchiidal 15 gennaio al 30 aprile;
    h) Tuber macrosporum dal 1° settembre al
    31 dicembre;
    i) Tuber mesentericumdal 1° settembre al 31
    gennaio.
  62. In presenza di particolari situazioni climatiche
    la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all’arti‐
    colo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al
    comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche con‐
    tingenti, con validità limitata all’anno in cui viene
    assunta la decisione, purché non ne derivi danno
    alla capacità riproduttiva della specie.
  63. Le variazioni al calendario di ricerca e rac‐
    colta, che comunque non possono mai anticipare
    l’apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale
    sentiti gli enti competenti.
  64. Alle variazioni del calendario di raccolta è
    data la massima diffusione e pubblicità.
  65. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
    comma 1 dell’articolo 4.
    Art. 16
    Vigilanza
  66. La vigilanza sul rispetto delle norme conte‐
    nute nella presente legge è esercitata dalla Regione,
    Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10871
    dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo
    forestale dello Stato, dai soggetti di cui all’articolo
    11 del decreto del Presidente della Repubblica 14
    luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
    disciplina della raccolta e della commercializzazione
    dei funghi ipogei freschi e conservati).
  67. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato
    sono effettuate dai centri di controllo micologico
    delle aziende sanitarie locali, competenti per terri‐
    torio, o da altro istituto o laboratorio idoneo rico‐
    nosciuto dalla Regione Puglia.
    Art. 17
    Sanzioni
  68. Ogni violazione alle norme della presente
    legge, fermo restando l’obbligo della denuncia
    all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice
    penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, com‐
    porta la confisca del prodotto ed è punita con la
    sanzione amministrativa pecuniaria.
  69. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono
    applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle
    norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione,
    trasformazione e commercializzazione dei tartufi,
    nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indi‐
    cati:
    a) ricerca e raccolta in periodo o zona di
    divieto o senza abilitazione, permesso o
    autorizzazione nei casi prescritti: da euro
    516,00 a euro 2.582,00;
    b) ricerca e raccolta senza tesserino ‐ man‐
    cata esibizione: da euro 25,80 a euro
    152,00;
    c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite
    prima che sia trascorso un periodo di
    quindici anni dalla messa a dimora delle
    piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
    d) ricerca e raccolta durante le ore notturne,
    da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima
    della levata del sole: da euro 52,00 a euro
    516,00;
    e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o
    avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
    f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità
    difformi da quelle previste dall’articolo 14:
    da euro 52,00 a euro 2.582,00;
    g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone
    riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
    h) ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane:
    da euro 155,00 a euro 1.549,00;
    i) scavo con attrezzi diversi da quelli consen‐
    titi: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
    j) apertura di buche senza l’ausilio del cane
    o mancata riempitura delle stesse: da
    euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni
    buca;
    k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone
    tabellate in quanto tartufaie controllate o
    coltivate, anche consorziate, salve le san‐
    zioni penali: da euro 258,00 a euro
    2.582,00;
    l) tabellazione illegittima di terreni: da euro
    10,00 a euro 103,00 per ogni tabella
    apposta, con l’obbligo della immediata
    rimozione a cura del proprietario o con‐
    duttore;
    m) commercio di tartufi freschi fuori dal
    periodo di raccolta o appartenenti a
    specie non ammesse o senza il rispetto
    delle modalità prescritte dall’articolo 7
    della legge 752/1985: da euro 516,00 a
    euro 5.165,00;
    n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a
    restrizioni da parte delle autorità: da euro
    258,00 a euro 2.582,00;
    o) raccolta di tartufi in quantità superiore al
    limite giornaliero: da euro 155,00 a euro
    1.549,00;
    p) ricerca di tartufi effettuata con un numero
    di cani superiore a quello prescritto o con
    cani non in regola con le prescrizioni sani‐
    tarie e di identificazione: per ogni cane in
    più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
    q) danneggiamento o asportazione di
    tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per
    ogni tabella danneggiata o asportata, oltre
    alle eventuali sanzioni penali;
    r) per ogni tabella non apposta su idoneo
    palo: da euro 3,00 a euro 26,00.
  70. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i) j)
    e l) comportano il ritiro del tesserino e la sospen‐
    sione dell’autorizzazione per tre mesi. Nell’ipotesi
    di recidiva può disporsi la sospensione per un anno
    dell’autorizzazione.
    10872 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
  71. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle
    disposizioni contenute nella presente legge e per
    l’irrogazione delle sanzioni si applicano le norme
    vigenti in materia di disciplina delle sanzioni ammi‐
    nistrative.
  72. In caso di confisca il prodotto sequestrato è
    distribuito gratuitamente a istituti di beneficenza
    per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o
    avariati confiscati devono essere distrutti in loco
    direttamente dal personale che accerta l’infrazione.
  73. Le sanzioni amministrative sono annotate sul
    tesserino, in appositi spazi, direttamente dal perso‐
    nale incaricato della vigilanza e comunicate all’ente
    che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni prov‐
    vedimenti.
  74. In caso di recidiva la relativa sanzione è
    aumentata del 50 per cento ed è disposto l’imme‐
    diato ritiro del tesserino e, con successivo provve‐
    dimento dell’amministrazione competente, la
    sospensione dell’autorizzazione alla raccolta da due
    mesi ad un anno.
  75. Nell’ipotesi di reiterate e gravi violazioni può
    motivatamente disporsi la revoca dell’autorizza‐
    zione.
  76. I provvedimenti di sospensione o di revoca
    delle autorizzazioni sono adottati dalle amministra‐
    zioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta.
  77. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla pre‐
    sente legge è ammesso il pagamento, con effetto
    liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in
    misura ridotta della sanzione prevista se effettuata
    entro il termine di sessanta giorni dalla contesta‐
    zione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta
    oblazione è esclusa nei casi in cui non sia consentita
    dalle norme penali.
  78. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è
    effettuato tramite versamento sull’apposito conto
    corrente postale intestato al servizio tesoreria del‐
    l’amministrazione provinciale o dell’area metropo‐
    litana competente per territorio ed è finalizzato alla
    promozione e sostegno di iniziative pubbliche per
    la divulgazione delle conoscenze tecnico‐scienti‐
    fiche del territorio e per la valorizzazione del terri‐
    torio.
  79. Le somme incassate a titolo di pagamento di
    sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie di cui al comma
    10, per violazione della presente normativa all’in‐
    terno delle aree protette dei parchi nazionali sono
    devolute a queste ultime per la realizzazione di atti‐
    vità di tutela del territorio.
    Art. 18
    Disposizioni finanziarie
  80. I proventi della tassa di concessione di cui al
    comma 10 dell’articolo 12 affluiscono al capitolo
    1012000 denominato “Tasse sulle concessioni
    regionali”.
    Art. 19
    Iniziative finanziarie
  81. La Regione Puglia, limitatamente alle esi‐
    genze di sperimentazione, e le province o le aree
    metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la
    valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l’in‐
    cremento della produzione dei tartufi, promuovono
    e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per
    l’approfondimento e la divulgazione delle cono‐
    scenze tecnico‐scientifiche.
  82. La produzione, commercializzazione o distri‐
    buzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con
    funghi del genere Tuber (tartufi) all’interno del ter‐
    ritorio regionale devono rispettare le norme vigenti
    in materia vivaistica per quanto riguarda la certifi‐
    cazione della pianta simbionte e della specie di tar‐
    tufo utilizzata.
    Art. 20
    Progetti speciali
  83. Per quanto concerne la predisposizione, il
    finanziamento e la realizzazione di progetti speciali
    di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella nor‐
    mativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto
    disposto dalle norme vigenti all’atto della richiesta.
    Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015 10873
    Art. 21
    Norme transitorie
  84. Le tartufaie coltivate realizzate prima della
    data di entrata in vigore della presente legge pos‐
    sono essere riconosciute tali indipendentemente
    dalla certificazione della micorrizzazione.
    Art. 22
    Norme finali
  85. L’Assessorato regionale alle risorse agroali‐
    mentari ‐ Servizio alimentazione può disporre perio‐
    dici controlli presso le ditte che esercitano lo stoc‐
    caggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al
    fine di verificare la osservanza delle norme previste
    dalla l. 752/1985 e quelle della presente legge.
  86. Presso l’Assessorato regionale alle risorse
    agroalimentari ‐ Servizio alimentazione è costituito
    apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle
    attività inerenti la raccolta, conservazione e com‐
    mercializzazione dei tartufi come disciplinato dalla
    presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto
    dall’Assessore alle risorse agroalimentari o da suo
    delegato, è composto da:
    a) dirigente o funzionario del Servizio ali‐
    mentazione;
    b) dirigente o funzionario per ogni ammini‐
    strazione provinciale o area metropoli‐
    tana;
    c) dirigente o funzionario del Corpo forestale
    dello Stato;
    d) dirigenti o funzionari degli enti parco
    nazionali (un componente per ogni ente
    parco);
    e) un esperto designato dall’Università degli
    studi di Bari ex Facoltà di Agraria;
    f) un esperto designato dall’Università degli
    studi di Foggia ex Facoltà di Agraria;
    g) un esperto designato dalle associazioni
    micologiche di cui all’articolo 13.
    Art. 23
    Abrogazioni
  87. La legge regionale 25 agosto 2003, n. 13
    (Disciplina della raccolta, conservazione e commer‐
    cializzazione dei tartufi), è abrogata.
    10874 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 43 del 27‐03‐2015
    La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
    gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
    il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
    legge della Regione Puglia.
    Data a Bari, addì 23 marzo 2015
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