QUOTAZIONI TARTUFO

I Prezzi Del Giorno

PEZZATURA 0-15g 15g-100g 100g-oltre
PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) 2120 3437 4975
PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) 450 780 865
PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) 320 420 590
PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) 60 75 105

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Fasi Lunari Tartufi
Normative Legali Raccolta Tartufo

REGIONE MOLISE | Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi

L.R. MOLISE 27 maggio 2005, n. 24 (1).
Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della
commercializzazione dei tartufi (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° giugno 2005, n. 12.
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 204, il punto 2), Delib.G.R. 4
luglio 2014, n. 290, la Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 404, la Delib.G.R. 28 ottobre
2016, n. 494 e la Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 129.

Art. 1
Finalità.

  1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la
    valorizzazione della tartuficoltura.
  2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la
    commercializzazione dei tartufi freschi o conservati conformemente alle
    disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia
    di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
    consumo).

Art. 2
Competenze ed interventi.

  1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo relativi alla tutela,
    sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura nonché quelli concernenti
    l’assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni
    provinciali.
  2. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative relative
    all’applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate
    alla Giunta regionale.
  3. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale può disporre:
    a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed
    assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante
    idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
    b) concessione di contributi per l’attuazione di idonei programmi di tutela e
    valorizzazione dei tartufi del Molise; tali contributi possono essere concessi alle
    associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale
    formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene molisane;
    c) concessione di contributi a favore di Province, Comuni, Comunità montane
    ed enti per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e
    convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3
Tartufi freschi destinati al consumo.

  1. I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi
    e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
    a) Tuber magnatum Pico
    detto volgarmente Tartufo bianco;
    b) Tuber melanosporum Vitt.
    detto volgarmente Tartufo nero pregiato;
    c) Tuber brumale Var. moscatum De Ferry
    detto volgarmente Tartufo moscato;
    d) Tuber aestivum Vict.
    detto volgarmente Tartufo d’estate o scorzone;
    e) Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin
    detto volgarmente Tartufo uncinato;
    f) Tuber brumale Vitt.
    detto volgarmente Tartufo nero d’inverno o trifola nera;
    g) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico
    detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
    h) Tuber mascosporum Vitt.
    detto volgarmente Tartufo nero liscio;
    i) Tuber mesentericum Vitt.
    detto volgarmente Tartufo nero ordinario.
  2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali
    sopraindicate sono riportate nell’allegato 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
    che la presente legge fa proprio come allegato A.
  3. L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle
    caratteristiche illustrate nell’allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con
    l’analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro
    Sperimentale di Tartuficoltura del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e
    Forestali e del Centro della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle
    Ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie
    e Forestali o di Scienze Naturali di un’Università statale, mediante rilascio di
    certificazione scritta.

Art. 4
Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie.

  1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente
    legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini
    dei corsi d’acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
  2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e
    controllare tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai
    tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le
    tartufaie stesse e sia intervenuta l’attestazione di riconoscimento di tartufaie
    controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm.
    20×30, con scritta nera su fondo bianco, poste da almeno 2,50 metri di altezza
    dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili
    da ogni punto d’accesso e che ad ogni cartello sia visibile il precedente ed il
    successivo, con la scritta a stampatello “Raccolta di tartufi riservata”.
  3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con
    opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione
    vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell’aria, potatura di piante
    simbionti, adozione in prossimità della tartufaia di pratiche agricole rispettose
    dell’ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree
    ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni
    dal rilascio dell’attestato di cui al comma 9.
  4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l’inserimento di piantine nella
    tartufaia o nel terreno prossimo all’area della tartufaia in numero non inferiore
    a 50 piante per ettaro.
  5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex
    novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente
    micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti
    dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la
    distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
  6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate,
    s’intende trasferito con l’effettivo possesso qualora subentri un nuovo
    conduttore.
  7. Il nuovo conduttore ha l’obbligo di comunicare nel termine di giorni quindici,
    alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l’intervenuto
    mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
  8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell’attestazione di
    riconoscimento non rivenga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo steso, a tutti
    gli effetti, s’intende alla scadenza recato.
  9. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta
    di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione
    provinciale di cui all’art. 10, l’attestazione e il riconoscimento di tartufaia
    controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di
    riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di
    utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.
    9-bis. Il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle
    aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2.
    Inoltre non si possono riconoscere “tartufaie controllate o riservate” negli alvei,
    nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di
    proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi (3).
  10. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli
    accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate
    o coltivate, usufruiscono, nell’ambito e nel rispetto della convenzione tra
    Ministero delle Politiche Agricole e Regione, della collaborazione del Corpo
    Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il
    parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del
    Ministero delle Politiche Agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia
    e l’incremento della tartuficoltura presso l’Assessorato all’Agricoltura; le funzioni
    e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito
    regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.
  11. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni dieci
    dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell’attestazione di
    riconoscimento.
  12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli
    impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all’art. 3, comma 1.
  13. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche
    integrando la scritta rispettivamente con la dicitura “Tartufata controllata” o
    “tartufaia coltivata”.
  14. Le attestazioni di riconoscimenti già esistenti alla data di entrata in vigore
    della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di
    anni 1 dalla data della presente legge.
  15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono
    revocate dalla provincia competente in seguito all’accertamento della mancata
    esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l’obbligo
    della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i
    60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
  16. Le Province entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
    trasmettono al Servizio competente della Regione l’elenco delle tartufaie
    controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l’attestazione di riconoscimento
    (4).
    (3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
    (4) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così
    modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così
    formulato: «Art. 4. Disciplina della raccolta. 1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto
    delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge, è libera nei boschi, nei
    terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente
    esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi,
    tramite l’affissione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti
    ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una
    distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d’accesso, e che da ogni cartello
    sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello “Raccolta di
    tartufi riservata”. La raccolta è altresì consentita lungo le sponde e gli argini dei
    corsi d’acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
  17. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e
    controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai
    tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le
    tartufaie stesse e sia intervenuta l’attestazione di riconoscimento di tartufaie
    controllate o coltivate.
  18. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con
    opportune pratiche colturali (regimazione acque superficiali, eliminazione
    vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell’area, potatura di piante
    simbuionti) ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed
    arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.
  19. È considerato incremento di tartufaie naturali, l’inserimento di piantine nella
    tartufaia o nel terreno prossimo all’area della tartufaia in numero non inferiore
    a 50 piante per ettaro.
  20. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex
    novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente
    micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro.
  21. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate,
    s’intende trasferito con l’effettivo possesso qualora subentri un nuovo
    conduttore.
  22. Il nuovo conduttore ha l’obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici,
    alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio l’intervenuto
    mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
  23. Qualora prima del termine dei sei mesi dalla scadenza dell’attestazione di
    riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti
    gli effetti, s’intende alla scadenza revocato.
  24. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il
    confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di
    accesso con la scritta a stampatello “Raccolta di tartufi riservata”.
  25. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su
    richiesta di coloro che ne hanno titolo, l’attestazione di riconoscimento di
    tartufaia controllata o coltivata entro 6 mesi dalla data della richiesta.
  26. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli
    accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate
    o coltivate, usufruiscono, nell’ambito e nel rispetto della convenzione tra
    Ministero dell’Agricoltura e Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo
    Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il
    parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del
    Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. La Regione istituisce entro
    un anno dalla data di approvazione della presente normativa il Centro regionale
    per la salvaguardia e l’incremento della tartuficoltura presso l’Assessorato
    all’Agricoltura.
  27. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette
    dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell’attestazione di
    riconoscimento.
  28. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli
    impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all’art. 3, comma 1.
  29. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate
    anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura “Tartufaia controllata”
    o “Tartufaia coltivata”.».

Art. 5
Consorzi volontari.

  1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le
    conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire
    consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione
    nonché l’impianto di nuove tartufaie.
  2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato,
    devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto procapite. La
    costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di
    raccolta di cui all’art. 13, comma 2 (5).
  3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla
    periferia del comprensorio consorziato (6).
    (5) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
    (6) Articolo così sostituito dall’art. 2, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così
    modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così
    formulato: «Art. 5. Consorzi volontari. 1. I titolari di aziende agricole e forestali
    o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità
    montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la
    raccolta e la commercializzazione nonché l’impianto di nuove tartufaie.
  4. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.
  5. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla
    periferia del comprensorio consorziato.».

Art. 6
Aree soggette a rimboschimento.

  1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia
    protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni
    dal completamento dei lavori di impianto.

Art. 7
Disciplina fiscale delle tabelle.

  1. Le tabelle di cui all’articolo 4 sono soggette alla legislazione fiscale vigente.

Art. 8
Calendario di raccolta.

  1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è
    consentita esclusivamente nei seguenti periodi:
    a) Tartufo nero pregiato
    (T. Melanosporum Vitt.)
    dal 15 novembre al 15 marzo;
    b) Tartufo bianco
    (T. magnatum Pico)
    dal 1° ottobre al 15 gennaio (7);
    c) Tartufo d’estate o scorzone
    (T. Aestivum Vitt.)
    dal 10 maggio al 31 agosto (8);
    d) Tartufo bianchetto o marzuolo
    (T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)
    dal 15 gennaio al 31 marzo;
    e) Tartufo nero d’inverno o trifola nera
    (T. Brumale Vitt.)
    dal 1° gennaio al 15 marzo;
    f) Tartufo moscato
    (T. Brumale Var. Moscatum De Ferry)
    dal 1° dicembre al 15 marzo;
    g) Tartufo uncinato
    (T. Uncinatum chatin)
    dal 15 ottobre al 31 dicembre;
    h) Tartufo nero liscio
    (T. Macrosporum Vitt.)
    dal 15 ottobre al 31 dicembre;
    i) Tartufo nero ordinario
    (T. Mesentericum Vitt.)
    dal 15 ottobre al 31 gennaio.
  2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e,
    comunque, nei periodi in cui è consentita, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora
    prima dell’alba (9).
  3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per
    aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche
    previo parere espresso, nelle more dell’istituzione del Centro di cui all’art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino.
  4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo
    fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
  5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l’alterazione dei
    fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati
    periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a
    dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche
    mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate (11).
    (7) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 settembre
    2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (8) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre
    2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (9) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 31, L.R. 9 maggio 2007, n. 14. Il
    testo originario era così formulato: «2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata
    nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo
    autorizzato, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba. [La ricerca è
    altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e
    coltivate] (periodo soppresso dall’art. 1, comma 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36).».
    (10) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2,
    L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
    (11) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così
    modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così
    formulato: «Art. 8. Calendario di raccolta. 1 Sul territorio della Regione Molise
    la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti
    periodi:
    a) Tartufo nero pregiato
    (T. Melanosporum Vitt.)
    dal 15 novembre al 15 marzo;
    b) Tartufo bianco
    (T. magnatum Pico)
    dal 1° ottobre al 31 dicembre;
    c) Tartufo d’estate o scorzone
    (T. Aestivum Vitt.)
    dal 1° maggio al 30 agosto;
    d) Tartufo bianchetto o marzuolo
    (T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)
    dal 15 gennaio al 31 marzo;
    e) Tartufo nero d’inverno o trifola nera
    (T. Brumale Vitt.)
    dal 1° gennaio al 15 marzo;
    f) Tartufo moscato
    (T. Brumale Ver. Moscatum De Ferry)
    dal 1° dicembre al 15 marzo;
    g) Tartufo uncinato
    (T. Uncinatum chatin)
    dal 15 ottobre al 31 dicembre;
    h) Tartufo nero liscio
    (T. Mscrosporum Vitt.)
    dal 15 ottobre al 31 dicembre;
    i) Tartufo nero ordinario
    (T. Mesentericum Vitt.)
    dal 15 ottobre al 31 gennaio.
  6. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un’ora dopo il tramonto ad
    un’ora prima dell’alba.
  7. Le Amministrazioni provinciali possono variare il Calendario di raccolta per
    aree comprensoriali anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche,
    previo parere espresso – nelle more dell’istituzione del Centro di cui all’articolo
    4, comma 11 – dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Scudi del Molise.
  8. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo
    fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.».

Art. 9
Modalità di ricetta e di raccolta.

  1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l’ausilio
    massimo di due cani e comunque, ogni raccoglitore autorizzato all’attività di
    ricerca o raccolta, può condurre con se un numero massimo di due cani.
  2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto”
    “vanghella” con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di
    centimetri 6 rigido con l’asta per la punta e di centimetri 15 per l’altezza.
  3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata
    la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo
    ha iniziato.
  4. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la
    stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
  5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante
    del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
  6. la raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita
    entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il “tuber magnatum pico” e di
    un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all’articolo 3, comma 1. Il
    superamento di tale limite è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un
    solo altro tartufo raccolto nella giornata.
  7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro
    possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi,
    a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di cui all’art.
    10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all’art. 17, il visto
    attestante il quantitativo di raccolta.
  8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al
    conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme
    di cui all’art 4.
  9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie
    controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli
    soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
  10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di
    raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o
    comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
  11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un
    consorzio determina l’automatica decadenza da socio all’atto del verificarsi del
    fatto stesso.
  12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la
    quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con
    atto formale.
  13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono
    procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla
    Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’art. 3. Nella
    domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla
    raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la
    sperimentazione (12).
    (12) Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo
    originario era così formulato: «Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta. 1. La
    ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l’ausilio
    massimo di due cani.
  14. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “
    vanghetto” o “vanghella” di forma rettangolare di dimensioni massime di
    centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma
    rotondeggiante e l’altro lato inferiore rigido con l’asta. Per la raccolta del tartufo
    nero la forma del vanghello può essere anche a forchetta con denti cilindrici di
    centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di
    centimetri 15 per 6.
  15. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata
    la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo
    ha iniziato.
  16. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la
    stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
  17. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante
    del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
  18. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è
    consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il “tuber magnatum
    pico” e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all’articolo 3, comma 1,
    il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un
    solo altro tartufo raccolto nella giornata.
  19. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito
    dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui
    all’articolo 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.
  20. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al
    conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme
    di cui all’art. 4.
  21. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie
    controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli
    soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
  22. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di
    raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o
    comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
  23. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un
    consorzio determina l’automatica decadenza da socio all’atto del verificarsi del
    fatto stesso.
  24. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la
    quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con
    atto formale.
  25. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono
    procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla
    raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’art. 3. Nella domanda vanno
    indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo
    della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».

Art. 10
Autorizzazione alla raccolta.

  1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione
    alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d’idoneità di cui all’articolo 5
    della legge 16 dicembre 1985, n. 725.
  2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla
    Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del
    richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità la fotografia
    vidimata dal raccoglitore autorizzato.
  3. Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi è rilasciato agli aspiranti
    raccoglitori che, all’atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il
    16° anno di età e che hanno superato gli esami intesi ad accertare la conoscenza
    delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia
    degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di
    commercializzazione, nonché delle norme relative. Per agevolare gli aspiranti
    raccoglitori le amministrazioni provinciali possono organizzare corsi di
    formazione di durata non inferiore a 12 ore volti a garantire un’adeguata
    preparazione nelle materie oggetto di esame e corsi di aggiornamento di durata
    non inferiore a 4 ore rivolti ai raccoglitori di tartufo già in possesso di tesserino
    di idoneità, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Possono essere
    ammessi a sostenere gli esami anche coloro che fanno domanda, dichiarando di
    essersi preparati autonomamente. L’esame è sostenuto innanzi ad una
    commissione, istituita dall’amministrazione provinciale, che ha durata
    quinquennale ed è composta da:
    a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
    b) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di
    riferimento ovvero altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con
    analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e
    agroalimentare, sulla base di apposita convenzione (13);
    c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio regionale competente per materia.
    Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario
    dell’amministrazione provinciale. (14)
  4. L’aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro
    sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della
    stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d’esame
    possono ripeterla non prima di quattro mesi (15).
  5. Il tesserino è convalidato annualmente mediante l’effettuazione del
    versamento della tassa prevista dall’articolo 20, comma 1. Il versamento deve
    essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Il mancato
    versamento entro il predetto giorno determina l’inidoneità del titolare del
    tesserino alla ricerca ed alla raccolta di tartufi e, conseguentemente, in caso di
    accertata infrazione, l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 18, comma
    1, lettera b), della presente legge ed all’articolo 6 della legge regionale 15 marzo
    1983, n. 10. Il versamento effettuato successivamente al 31 gennaio ripristina,
    per la rimanente parte dell’anno di riferimento, l’idoneità alla ricerca ed alla
    raccolta, fermo restando l’obbligo di pagamento della soprattassa prevista
    all’articolo 6 della legge regionale n. 10/1983. Il pagamento della tassa non è
    dovuto se, nell’anno di riferimento, non si esercita l’attività di ricerca e raccolta
    di tartufi (16).
  6. Il tesserino ha validità di 10 anni dalla data di rilascio. La domanda, indirizzata
    al Presidente della Provincia competente per territorio, deve essere corredata di:
    a) copia del certificato di idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo
    rilasciato dal Presidente della Commissione di cui al comma 3;
    b) dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
    n. 445, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia di
    competenza;
    c) ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento della tassa annuale di cui
    all’articolo 20, comma 1;
    d) due fotografie formato tessera del richiedente (17).
    6-bis. Il tesserino di idoneità è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente
    della Provincia competente per territorio (18).
    6-ter. In caso di smarrimento o sottrazione del tesserino di idoneità, la Provincia
    rilascia il du16.9.2011 plicato previa denuncia presso l’Autorità di pubblica
    sicurezza competente (19).
  7. Il tesserino di idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica
    del decreto di revoca di cui all’articolo 19.
  8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di
    esame; a domanda, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
    legge, richiedere la sostituzione del tesserino (20).
    (13) Lettera così sostituita dall’art. 24, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 4, a
    decorrere dal 6 maggio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1
    della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «b) un funzionario
    del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero
    altro funzionario appartenente ad un corpo di polizia con analoghe competenze
    in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;».
    (15) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio
    2016, n. 3, a decorrere dal 2 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2,
    comma 1, della medesima legge).
    (16) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 9 settembre
    2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo originario era
    così formulato: «5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a
    partite dall’anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.
    La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno.
    All’atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del
    versamento della tassa di concessione regionale annuale; il versamento della
    tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce.
    La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi
    determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente
    inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.».
    (17) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1,
    lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, in sostituzione dell’originario comma 6,
    a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
    quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era
    il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda
    indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:
    a) tesserino scaduto;
    b) dichiarazione, resa al sensi dell’articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
    comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
    c) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di
    concessione;
    d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».
    (18) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1,
    lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, in sostituzione dell’originario comma 6,
    a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
    quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era
    il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda
    indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:
    a) tesserino scaduto;
    b) dichiarazione, resa al sensi dell’articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
    comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
    c) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di
    concessione;
    d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».
    (19) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1,
    lettera d), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, in sostituzione dell’originario comma 6,
    a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
    quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo del comma sostituito era
    il seguente: «6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda
    indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:
    a) tesserino scaduto;
    b) dichiarazione, resa al sensi dell’articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
    comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
    c) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di
    concessione;
    d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.».
    (20) Articolo così sostituito dall’art. 5, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo
    originario era così formulato: «Art. 10. Autorizzazione alla raccolta. 1. Le
    Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione alla
    raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d’idoneità di cui all’articolo 5 della
    legge 16 dicembre 1985, n. 752.
  9. Il tesserino di idoneità è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di
    residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e
    la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.
  10. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all’atto della
    presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età ed hanno
    superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e della varietà
    dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle
    modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.
    L’esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall’Amministrazione
    provinciale.
  11. L’aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all’esame di idoneità entro
    sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della
    stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d’esame
    possono ripeterla non prima di quattro mesi.
  12. Il tesserino d’idoneità deve essere vidimato annualmente a partire dalla data
    del rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione annuale
    del tesserino avviene previo il pagamento della tassa di concessione di cui
    all’articolo 20 ed all’atto della vidimazione deve essere allegata la ricevuta di
    versamento. La mancata vidimazione del tesserino non consente al titolare del
    tesserino stesso la raccolta del tartufo.
  13. Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al
    Presidente della Provincia e corredata di:
    a) tesserino scaduto;
    b) dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
    445, comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
    c) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di
    concessione;
    d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
  14. Il tesserino d’idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica
    del provvedimento di revoca di cui all’articolo 19.
  15. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di
    esame; a domanda, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
    legge, richiedere la sostituzione del tesserino previo pagamento della tassa di
    concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del
    tesserino rilasciato.».
    (14) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio
    2016, n. 3, a decorrere dal 2 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2,
    comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il
    tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all’atto della
    presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che hanno
    frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore a 12 ore
    organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Università del Molise e
    Associazioni micologiche e che hanno superato un esame inteso ad accertare la
    conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali
    della biologia degli stessi nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di
    commercializzazione e delle norme relative. L’esame è sostenuto innanzi ad una
    commissione istituita dall’Amministrazione Provinciale. La stessa ha durata
    quinquennale ed è composta da:
    a) un funzionario dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;
    b) un funzionario dirigente del CFS in servizio nella Regione;
    c) Il dirigente, o suo delegato, del Servizio Produzioni Agricole e Politiche di
    valorizzazione della montagna.
    Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario
    dell’Amministrazione Provinciale.».

Art. 11
Marchio di identità dei tartufi.

  1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
    legge, istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 12
Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi (21).

  1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere
    lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre
    1985, n. 752.
  2. La lavorazione dei tartufi per la conservazioni e la successiva vendita può
    essere effettuata:
    a) dalle ditte iscritte alla CCIAA nel settore delle industrie produttrici di
    conserve alimentati e nel settore agricolo;
    b) dai consorzi volontari indicati nell’art. 5;
    c) da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del
    tartufo e prodotti derivati (22).
    (21) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 novembre 2005, n. 1579.
    (22) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo
    originario era così formulato: «Art. 12. Lavorazione e commercializzazione dei
    tartufi freschi. 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore,
    devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge
    16 dicembre 1985, n. 752.
  3. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari
    raccolto:
    a) la specie;
    b) la zona e la data di raccolta;
    c) il numero di esemplari raccolti;
    d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
  4. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, deve essere
    redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite
    dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
    legge. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere inviata alla Provincia
    competente per territorio.».

Art. 13
Delimitazione della zona geografica di raccolta.

  1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
    regionale, sentite le Province interessate, stabilisce la delimitazione della zona
    geografica di raccolta ai sensi dell’articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n.
    752.
  2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presenze legge, le Province, in
    relazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale, provvedono, sentiti i
    Comuni e le Comunità montane, con il concorso del Corpo Forestale dello Stato
    ed in collaborazione con il servizio cartografico regionale, ad identificare ed a
    delimitare, su cartografia in scala 1:100.000, le zone geografiche di raccolta (23).
  3. In riferimento alle zone geografiche di raccolta la Giunta regionale, sentite le
    Province, ripartisce il territorio regionale in ambiti territoriali di raccolta subprovinciali. Ad ogni ambito territoriale di raccolta è applicato annualmente un
    indice di densità di produzione del tartufo.
  4. In base all’indice di densità di produzione di ciascun ambito territoriale, di cui
    al comma 3, le Province possono, per determinati periodi, limitare o interdire la
    ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali, al fine di consentire il ripristino dei
    fattori che permettono la riproduzione del tartufo.
  5. Le Province provvedono a dare comunicazione alla Regione ed a pubblicizzare
    limitazioni o interdizioni ai sensi del comma 4, anche mediante l’affissione di
    manifesti nei Comuni e nelle zone interessate.
    (23) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 725 e la Delib.G.R. 30
    dicembre 2014, n. 737.

Art. 14
Classificazione dei tartufi conservati.

  1. I tartufi conservati sono classificati nell’allegato B) della presente legge.

Art. 15
Confezionamento e vendita dei tartufi conservati.

  1. I tartufi conservati devono essere confezionati e posti in vendita così come
    prescritto agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n.
    752.

Art. 16
Divieti.

  1. È in ogni caso vietato:
    a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
    b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con
    ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo
    (vanghetto o vanghella), o senza l’autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di
    esenzione espressamente prevista dalla presente legge;
    c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
    indicate nell’art. 3;
    d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora
    prima dell’alba;
    e) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell’art. 4
    da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
    f) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di
    tartufi superiore a quanto previsto nell’art. 9, comma 6;
    g) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di
    quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
    i) … (24);
    h) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
    l) l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra
    prima estratta per decara di terreno lavorato, per ogni tre buche o frazione di
    tre aperte e non riempite a regola d’arte;
    m) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
    n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle norme
    prescritte;
    o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l’osservanza delle
    norme prescritte, sempre che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli
    515 e 516 del codice penale;
    p) la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufaie controllate o
    coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.
    (24) La lettera i) non è presente ne Bollettino Ufficiale.

Art. 17
Vigilanza.

  1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata
    agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare
    la legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e
    rurale, le guardie giurare volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed
    associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la
    salvaguardia dell’ambiente.
  2. Le guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 138
    del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
    giugno 1931, n. 773, e prestano giuramento davanti al Prefetto.
  3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente
    legge e per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 18 si applicano le norme
    vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

Art. 18
Sanzioni (25).

  1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre
    alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l’applicazione
    della sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 10.000 per chi esercita (26):
    a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
    b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o
    senza altra autorizzazione prescritta, semprechè non se ne dimostri la validità
    ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di
    contestazione dell’infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che ha
    effettuato la contestazione stessa;
    c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da
    quelle indicate nell’art. 3 della presente legge;
    d) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
    e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la
    trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per
    la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per
    ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
    f) l’apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra
    prima estratta, per ogni tre buche, o frazione di tre, non riempite in regola d’arte,
    o per decara di terreno lavorato.
  2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la
    sanzione amministrativa da Euro 600,00 a Euro 20.000, nonché la sospensione
    dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la
    sanzione da Euro 10.000 a Euro 30.000 con la revoca definitiva del tesserino di
    idoneità alla raccolta (27).
  3. È prevista la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per chi
    esercita (28):
    a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell’art. 4,
    non avendone legittimazione;
    b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano
    trascorsi 15 anni dal complemento dei lavori di impianto, nel caso di recidiva si
    applica la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00 nonché la
    sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore
    recidiva la sanzione da Euro 750,00 a Euro 2.500,00 con la revoca definitiva del
    tesserino.
  4. È prevista la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per chi
    effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell’art. 9
    della presente legge (29).
  5. È prevista la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per il
    mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del
    tesserino di raccolta di cui all’art. 10, comma 9.
  6. È istituita la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi
    effettua (30):
    a) la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con
    ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
    b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora
    prima dell’alba;
    c) l’apertura di buche in suprannumero rispetto al limite di cui alla lett. l) del
    comma 1 dell’art. 16.
    d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall’art. 9, comma
    2;
    e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.
  7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b)
    e c), del comma 6 si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro
    7.500 nonché la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel
    caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 4.000 a Euro 15.000,
    con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta (31).
  8. È prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi
    effettua (32):
    a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l’osservanza delle norme
    prescritte;
    b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l’osservanza delle
    norme prescritte, salvo che il fatto non costituita reato a norma degli articoli 515
    e 516 del Codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a)
    e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.000 a
    Euro 7.500 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro
    4.000 a Euro 15.000 (33).
  9. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000 per ogni
    tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all’articolo
  10. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura,
    si applica la sanzione maggiore (34).
  11. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi,
    direttamente dal personale incaricato della vigilanza.
  12. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato
    la tassa annuale di concessione regionale si applicano la sanzioni previste dalla
    vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni
    regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).
  13. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo
    della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni
    qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e
    pecuniarie previste, la confisca del prodotto.
  14. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a
    cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non
    fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato
    gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
  15. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il
    pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura
    ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine
    di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata,
    dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita
    dalle norme penali.
  16. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento
    sull’apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della
    Regione. L’istruttoria delle controversie relative all’applicazione delle sanzioni
    amministrative e pecuniarie è svolta dalle competenti strutture delle
    Amministrazioni Provinciali).
    (25) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così
    modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così
    formulato: «Art. 18. Sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni contenute nella
    presente legge comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato o
    commercializzato. È prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da
    Euro 250 a Euro 1.500 nei casi di:
    a) ricerca o raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
    b) ricerca o raccolta senza l’autorizzazione prescritta;
    c) raccolta e commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
    indicate nell’art. 3 della presente legge;
    d) commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
    e) lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o
    trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per
    la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per
    ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
    f) non riempimento delle buche con la terra prima estratta per ogni tre buche o
    frazione di tre e per l’apertura di buche in soprannumero o mancato
    riempimento;
    g) la mancata compilazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
    12.
  17. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui al comma 1, si
    applica la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000, nonché la
    sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore
    recidiva, la sanzione da Euro 1.000 a Euro 3.000 con la revoca definitiva del
    tesserino di idoneità.
  18. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 1.000 per chi
    esercita:
    a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell’art. 4, non
    avendone legittimazione;
    b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi
    15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica
    la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.500 nonché la sospensione
    dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la
    sanzione da Euro 750 a Euro 2.500 con la revoca definitiva del tesserino;
    c) la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali ove siano interdette ai sensi del
    comma 5 dell’articolo 13.
  19. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 125 a Euro 450 per chi effettua
    la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell’art. 9 della
    presente legge. La quantità di tartufo raccolta superiore al limite giornaliero è
    comunque confiscata.
  20. È istituita la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per chi effettua:
    a) la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con
    ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
    b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
    dell’alba;
    c) l’apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lettera l) del
    comma 1 dell’art. 16.
  21. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b)
    e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 750
    nonché la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di
    ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 400 a Euro 1.500, con la revoca
    definitiva del tesserino.
  22. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per chi effettua:
    a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l’osservanza delle norme
    prescritte;
    b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l’osservanza delle norme
    prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e
    516 del codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e
    b) del presenze comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200 a
    Euro 750 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro 400
    a Euro 1.500.
  23. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 5,00 a Euro 12,50 a tabella,
    per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all’articolo 4. Nel
    caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si
    applica la sanzione maggiore.
  24. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi,
    direttamente dal personale incaricato della vigilanza.
  25. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato
    la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla
    vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni
    regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).
  26. Ogni violazione delle norme della presente legge fermo restando l’obbligo
    della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni
    qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta, oltre le sanzioni amministrative e
    pecuniarie previste, la confisca del prodotto.
  27. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a
    cura delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio; l’importo
    ricavato dalla vendita è versato alla Tesoreria regionale. Nel caso non fosse
    possibile esperire la trattativa privata il prodotto è consegnato gratuitamente ad
    un Istituto di beneficenza.
  28. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il
    pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura
    ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine
    di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata,
    dalla notificazione. Detta obiezione è esclusa nei casi in cui non è consentita
    dalle norme penali.
  29. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento
    sull’apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della
    Regione. L’istruttoria delle controversie relative all’applicazione delle sanzioni
    amministrative e pecuniarie è effettuata dalle competenti strutture delle
    Amministrazioni provinciali.».
    (26) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera a), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (27) Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, lettere b) e c), L.R. 1°
    febbraio 2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (28) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera d), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (29) Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera e), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (30) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera f), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (31) Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, lettere g) e h), L.R. 1°
    febbraio 2011, n. 2 e poi dall’art. 1, comma 1, L.R. 20 dicembre 2013, n. 26, a
    decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
    quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 della stessa legge).
    (32) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera i), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (33) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 41, lettere l) e m), L.R. 1°
    febbraio 2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).
    (34) Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, lettera n), L.R. 1° febbraio
    2011, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
    sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).

Art. 19
Adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca.

  1. La sospensione o la revoca dell’autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e
    commercio dei tartufi sono adottate con provvedimento dell’Amministrazione
    provinciale territorialmente competente e notificate agli interessati.

(giurisprudenza)
Art. 20
Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate (35).

  1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai
    sensi dell’articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di
    concessione regionale annuale di 100,00 euro. La tassa di concessione, per i
    disoccupati di lunga durata e per gli ultrasessantacinquenni, è pari a 50,00 euro,
    previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti
    attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
  2. Il versamento della tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente
    postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise, appositamente istituito.
  3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro
    proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi
    del comma 2 dell’articolo 5, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti
    al medesimo consorzio.
  4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di
    idoneità e dalle sanzioni amministrative confluiscono in un capitolo di bilancio
    appositamente istituito e sono destinate ad attività volte alla sostenibilità
    ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo
    impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni,
    divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore, e per la coltivazione di piante
    idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di
    tutela e di valorizzazione dei tartufi nel Molise.
    (35) Il presente articolo, già sostituito dapprima dall’art. 8, L.R. 10 agosto 2006,
    n. 18 e poi dall’art. 1, comma 41, lettera o), L.R. 1° febbraio 2011, n. 2, è stato
    nuovamente così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 9 settembre
    2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Successivamente la
    Corte costituzionale, con sentenza 15-23 febbraio 2012, n. 33 (Gazz Uff. 29
    febbraio 2012, n. 9, 1a
    serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
    della suddetta lettera o) del comma 41 dell’art. 1, L.R. n. 2/2011, con la
    conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al
    presente articolo nella versione precedente (di seguito riportata), introdotta da
    detta lettera o): «Art. 20. Tassa di concessione regionale annuale e destinazione
    delle entrate. 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità
    sono istituiti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una
    tassa di concessione regionale annuale di 100 euro nonché un contributo annuale
    per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, di seguito denominato
    “contributo di solidarietà”, di 3.000 euro. La tassa di concessione per i
    disoccupati di lunga durata è pari a 50 euro, previa esibizione di idonea
    documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di
    disoccupazione al momento della richiesta.
  5. Il versamento della predetta tassa e del contributo di solidarietà va effettuato
    in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della
    Regione Molise appositamente istituito. Il contributo di solidarietà può essere
    assolto, da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso
    dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizi a finalità collettiva rivolti
    al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio. Le modalità della fornitura di
    tali servizi sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
    dell’Assessore all’agricoltura.
  6. La tassa di concessione e il contributo di solidarietà non si applicano ai
    raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né
    ai raccoglitori loro consorziati.
  7. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di
    idoneità e dalle sanzioni amministrative, che confluiscono in un unico capitolo di
    bilancio appositamente istituito, sono destinate ad attività volte alla sostenibilità
    ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo
    impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni,
    divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione di piante
    idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di
    tutela e valorizzazione dei tartufi in Molise.».

Art. 21
Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad
altri vincoli.

  1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 4 della legge 16 giugno 1927, n.
    1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta
    da parte degli utenti.
  2. Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l’attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Provincia competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell’Ente gestore o dell’Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo.
  3. Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l’attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 2, con l’ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.
  4. Le Province promuovono con le Associazioni dei tartufai territorialmente
    costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d’intesa per regolamentare
    l’attività di ricerca nelle aziende faunistico-venatorie, anche in deroga a quanto
    previsto dal precedente comma 3.
  5. L’accesso alle zone di cui ai commi 2 e 3 non può essere subordinato al
    pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere, fermo restando
    quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 10.
    (36) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
    (37) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.

Art. 22
Disposizioni finanziarie.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le
    somme introitate con l’applicazione della tassa per il rilascio o la convalida
    annuale di cui all’articolo 20, e con l’applicazione delle sanzioni amministrative
    e pecuniarie di cui all’articolo 18.
  2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale,
    devono presentare un apposito programma di interventi per la definizione della
    spesa.
  3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono previste nel bilancio di
    competenza per l’esercizio finanziario 2006 e fanno riferimento alle UPB 2 e 62
    per le entrate e alla UPB 250 per le spese (38).
    (38) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo
    originario era così formulato: «Art. 22. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri
    derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate
    con il versamento della tassa di concessione annuale di cui all’articolo 20, e con
    l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’articolo 18.
  4. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale,
    presentano un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.
  5. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono quantificate nel bilancio di
    competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2005 e fanno riferimento
    alle U.P.B. n. 2 e n. 62 per le entrate ed all’U.P.B. n. 230 per le spese.».

Art. 23
Abrogazioni.

  1. È abrogata la legge regionale 9 novembre 1989, n. 21, ad oggetto: “Norme
    per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati
    al consumo nella Regione Molise – Disciplina attuativa della legge 16 dicembre
    1985, n. 752 – Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali
    di Campobasso ed Isernia, ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della
    Costituzione della Repubblica”.
  2. È abrogata la legge regionale ad oggetto: “Disciplina della raccolta, della
    coltivazione e della commercializzazione dei tartufi” approvata con deliberazione
    consiliare n. 91 del 10 aprile 2001 e promulgata il 26 giugno 2001 con il numero
    16 (39).
    (39) La L.R. n. 16/2001 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 24
Rinvio.

  1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni
    della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 25
Entrata in vigore.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.